Descrizione dell'attività

Le case e gli appartamenti per le vacanze sono strutture ricettive extralberghiere concesse in locazione ai turisti per un massimo di novanta giorni, in cui non si presta alcun tipo di servizio alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti.


Approfondimento

Le case e gli appartamenti per le vacanze possono essere gestiti:

  1. in forma imprenditoriale. In questo caso, il gestore deve essere iscritto al Registro imprese ;
  2. in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza promozione pubblicitaria. La gestione in forma non imprenditoriale è pertanto riservata al proprietario dell’immobile: l’utilizzo del bene da parti di terzi diversi dal proprietario connatura, invece, attività di impresa.

Le case e gli appartamenti per vacanze devono rispettare determinati requisiti e garantire, compresi nel prezzo, alcuni servizi minimi obbligatori:

  1. una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto. In caso di appartamenti con una sola stanza (monolocale) adibiti a case vacanze, la superficie minima è quella prevista, in via generale per gli immobili ad uso abitativo dall’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975, ovvero 28 mq. per una sola persona e 38 mq. per due persone;
  2. fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
  3. manutenzione dell’immobile e degli arredi;
  4. pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente.

La residenza del titolare dell’attività può essere anche presso la stessa struttura ricettiva, in quanto si tratta di locazione temporanea dell’immobile.

Le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati in un’unica categoria.

Le strutture di nuova istituzione, o quelle che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.


 Requisiti

L’avvio e la gestione dell’attività presuppongono il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Soggettivi:
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal rappresentante - institore o procuratore -, dai soci):

      1. previsti dal Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);
      2. previsti dalla vigente legislazione antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ossia mancanza degli elementi pregiudizievoli (cause di divieto, decadenza o sospensione disciplinati dagli artt. 6 e 67, applicabili nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico dei soggetti indicati dall’art. 85);
  2. Oggettivi (che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto):
    1. disponibilità da parte del titolare (proprietà, locazione, comodato, ecc.);
    2. destinazione d’uso abitativa, nonché agibilità ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    3. rispetto della normativa in materia di insegne di esercizio (sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);

 


 Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA l’imprenditore o il soggetto titolare devono attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

L’eventuale gestione in forma non imprenditoriale deve essere attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), nonché nei regolamenti comunali.

E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 .La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato Turismo Web nella sezione destinata ai Comuni

 

Obblighi. Il titolare dell’attività ha l’obbligo:

  1. di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questi adempimenti si effettuano mediante il portale http://turismoweb.regione.campania.it/;
  2. di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (vedi indicazioni fornite dal Decreto Dirigenziale n. 91/2016 della Regione Campania);
  3. di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 (“Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate”) prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura dei gestori di queste ultime, entro 24 ore successive all'arrivo degli ospiti, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto stesso, mediante utilizzo del portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/;
  4. di comunicare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici alla Regione Campania mediante il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it.

 


Modulistica

 

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .doc)

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .pdf)

 


 Normativa nazionale e regionale

  1. Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124: Allegati: Tabella A – voce 4.75
  2. Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 e s.m.i  - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Articoli 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e Allegato B
  3. Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale e organizzativo: art. 1, commi 50, 50-bis, 50-ter, 51, 59, 59-bis, 60, 63, 69, 70 e s.m.i.
  4. Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR)

  5.  Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive


 Link istituzionali utili

http://turismoweb.regione.campania.it

http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it

http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/