Descrizione dell'attività

Le case per ferie sono strutture ricettive extralberghiere che forniscono alloggio a persone o gruppi e che sono gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti morali che per statuto non perseguono fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

Rientrano in questa fattispecie di strutture ricettive extralberghiere anche le case per ferie gestite da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari, nonché le case per vacanza per minori, le colonie, i pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da enti pubblici e privati o da associazioni.


Approfondimento

Le case per ferie forniscono, oltre ai servizi ricettivi di base, la disponibilità di strutture e servizi che consentano il perseguimento delle finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

Nelle case per ferie è anche consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare.

I soggetti gestori delle case per ferie non devono iscriversi al Registro imprese, a meno che essi non esercitino, in via esclusiva o principale, detta attività economica professionalmente organizzata. Anche quando mancano i requisiti della professionalità, dell’economicità e dell’organizzazione occorre, però, rendere comunicazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

Le case per ferie devono rispettare determinati requisiti e servizi minimi:

  1. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni letto in più, per un massimo di quattro posti letto per camera;
  2. un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
  3. cucina;
  4. sala da pranzo;
  5. locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
  6. adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestini rifiuti per ciascuna camera;
  7. cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
  8. telefono ad uso degli ospiti;
  9. chiamata di allarme in tutti i servizi;
  10. pulizia quotidiana dei locali;
  11. fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
  12. fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

Le case per ferie sono classificate in un’unica categoria.

Le strutture di nuova istituzione, o quelle che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.


Requisiti

L’avvio e la gestione dell’attività presuppongono il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Soggettivi:
    1. morali (che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante, dal preposto alla gestione dell’attività di commercio o somministrazione di alimenti e bevande, dal rappresentante - institore o procuratore -, dai soci):

      1. previsti dal Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);
      2. previsti dalla vigente legislazione antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ossia mancanza degli elementi pregiudizievoli (cause di divieto, decadenza o sospensione disciplinati dagli artt. 6 e 67, applicabili nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico dei soggetti indicati dall’art. 85);
      3. assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59(solo in caso di esercizio di somministrazione e/o di attività di vendita);
    2. professionali:
      1. previsti dall’articolo 71, comma 6, del Decreto legislativo. n. 59 del 26/03/2010 (il requisito deve essere posseduto dal titolare o dal soggetto preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande solo nel caso in cui detta attività sia svolta anche a terzi, diversi dai soli alloggiati e loro ospiti e da coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati);
  2. oggettivi (che riguardano i locali ove l’attività viene svolta, alcuni dei quali da verificare nel caso concreto):
    1. disponibilità da parte del titolare (proprietà, locazione, comodato, ecc.);
    2. destinazione d’uso conforme all’attività da svolgervi e compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali, nonché agibilità ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    3. sorvegliabilità, ai sensi dell’articolo 153 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e, per i locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e non riservati ai soli alloggiati, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;
    4. rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari,necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd. “notifica sanitaria”, sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    5. rispetto della normativa in materia di insegne di esercizio (sui cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    6. rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (su cui si rinvia al paragrafo “Avvio e gestione dell’attività”);
    7. rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. A seconda dei casi e della capacità ricettiva: Decreto ministeriale 9 aprile 1994Decreto ministeriale 6 ottobre 2003;  Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151Decreto Ministeriale 14 luglio 2015Decreto Ministeriale 3 agosto 2015Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.

 


Avvio e gestione dell'attività

Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.

Con la SCIA il soggetto titolare deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato.

La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. Nel caso in cui detti servizi siano offerti alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si compilerà la sola SCIA per l’avvio dell’attività. Nel caso in cui, invece, l’attività sia più articolata (come ad esempio quando si intende somministrare il cibo anche al pubblico), si dovranno compilare ed allegare alla SCIA per l’avvio dell’attività le ulteriori apposite SCIA (nell’esempio fatto, la SCIA somministrazione di alimenti e bevande).

Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd. registrazione da parte dell’ASL ai fini della idoneità in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), nonché nei regolamenti comunali.

e occorre acquisire uno o più dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nella autorizzazione unica ambientale (cd. AUA), come per esempio un nulla osta in materia di impatto acustico (nel caso in cui le attività accessorie comportino l’utilizzo di impianti di diffusione sonora) o una autorizzazione allo scarico, il SUAP indice, ed eventualmente convoca, la conferenza di servizi per l’acquisizione del provvedimento autorizzativo. In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale. Si precisa che, in caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici, ai sensi del regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6, non occorre chiedere l’AUA, essendo sufficiente presentare la prescritta documentazione alla competente Autorità d’Ambito per il tramite del SUAP.

E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 .La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato Turismo Web nella sezione destinata ai Comuni

 

Obblighi. Il titolare dell’attività ha l’obbligo:

  1. di stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile a favore dei clienti dell’esercizio, con contestuale impegno al suo periodico rinnovo;
  2. di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questi adempimenti si effettuano mediante il portale http://turismoweb.regione.campania.it/;
  3. di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (vedi indicazioni fornite dal Decreto Dirigenziale n. 91/2016 della Regione Campania);
  4. di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 (“Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate”) prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura dei gestori di queste ultime, entro 24 ore successive all'arrivo degli ospiti, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto stesso, mediante utilizzo del portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/;
  5. di comunicare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici alla Regione Campania mediante il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it.

 


Modulistica

 

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .doc)

Scia per strutture ricettive extralberghiere (formato .pdf)


Normativa nazionale e regionale

  1. Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124: Allegati: Tabella A – voce 4.75
  2. Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 e s.m.i  - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Articoli 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e Allegato C
  3. Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale e organizzativo: art. 1, commi 50, 50-bis, 50-ter, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e s.m.i.
  4. Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16. Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche
  5. Decreto ministeriale 9 aprile 1994Decreto ministeriale 6 ottobre 2003;  Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151Decreto Ministeriale 14 luglio 2015Decreto Ministeriale 3 agosto 2015Decreto Ministeriale 9 agosto 2016 (prevenzione incendi)
  6. Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR)

  7. Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive
  8. Regolamento regionale 24 settembre 2013 n. 6: “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”