L’articolo 13 comma 1 della Legge regionale n.2 del 2 marzo 2020 vieta la “nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.” L’elenco delle attività di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale non include sale biliardo e sale con giochi da tavolo o ping pong, per cui a dette attività non si applicano le norme sul distanziamento dai luoghi sensibili.