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Differito al 31/03/2022 il termine massimo di conclusione dei procedimenti amministrativi


Con la Legge n.106 del 23 luglio 2021, di conversione del Decreto legge n. 73/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 24/07/2021 - Suppl. Ordinario n. 25, è stato disposto il differimento del termine massimo di conclusione dei procedimenti di rinnovo ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, delle concessioni per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 56-bis della Legge 106/2021 stabilisce infatti che “In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.”

Con la citata disposizione viene quindi stabilita la possibilità, per i comuni che non vi abbiano già provveduto, di concludere entro il 31/03/2022 i procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessioni per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020.

Resta fermo quant’altro previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle modalità attuative regionali stabilite, non ultimo il rinvio al 01/01/2023 della verifica della regolarità contributiva