L’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 dicembre 2001 recante “Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" prevede che l’esercizio di noleggio di veicoli senza conducente sia soggetto alla presentazione di SCIA “al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa”
L’attività, pertanto, può disporre anche di sedi operative o rimesse presenti in diverse parti del territorio nazionale, previa presentazione di SCIA ad ogni Comune ove si detiene una qualsiasi articolazione commerciale della stessa (sede legale, sede operativa, rimessa veicoli ecc.).
Il SUAP, come stabilito dal successivo articolo 2 della medesima Legge, entro cinque giorni dalla ricezione della SCIA ne trasmette copia al prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, “può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.”
Ai sensi dell’articolo 84 del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), inoltre, i veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività e devono essere immatricolati ad uso terzi. Nel caso inoltre di motoveicoli o di veicoli elettrici con motore di potenza superiore ai 250 Watt o una velocità massima fino a 45 km/h, per i quali si applica la normativa sui ciclomotori, è richiesta l’immatricolazione degli stessi per l’uso specifico.
Il presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea alla sosta dei veicoli da noleggiare. Tuttavia, non si rinviene all’interno della citata normativa di riferimento alcun esplicito obbligo di rimessa, che può anche essere altrove o mancare del tutto. Ad ogni modo, nel caso in cui sia presente una rimessa a disposizione dell’attività, la stessa deve necessariamente essere compatibile dal punto di vista edilizio/urbanistico con l’attività e devono essere rispettate le norme relative alla prevenzione degli incendi, incluso la presentazione di SCIA antincendio in caso di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.
Quanto alla modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza, non essendo al momento previsto un apposito modello unificato per l’avvio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, è possibile utilizzare un proprio formato, purchè contenente tutte le informazioni previste dalla vigente normativa.
L’attività di noleggio senza conducente, consistente nel dare in locazione temporanea al cliente, per le proprie esigenze, un veicolo (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale, ecc.) dietro corrispettivo, è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 dicembre 2001 recante “Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" e dall’articolo 84 del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada).
L’attività di noleggio natanti e moto d'acqua è disciplinata dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1 settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.”.
L’articolo 2 di detto decreto, rubricato “Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio”, prevede che “1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.; 2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
- elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
- copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
Allo stato attuale, pertanto, l’istanza di avvio dell’attività deve essere presentata all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio e non è previsto alcun titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di noleggio di natanti da acquisire presso il SUAP.
