Noleggio con conducente NCC (autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale)

L’articolo 9 della Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” , rubricato “Trasferibilità delle licenze”, prevede al comma 1 che  “La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e l'autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona dallo   stesso   designata,  purchè iscritta  nel  ruolo  di  cui all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
  2. b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
  3. c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce le modalità di trasferimento di una licenza TAXI/NCC a seguito di morte del titolare ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del medesimo e, infine, il successivo comma 3 precisa che “Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”

Quanto agli adempimenti richiesti, il trasferimento (voltura) di una licenza taxi/ncc è soggetto alla trasmissione, sia da parte del soggetto cedente che da parte del cessionario, di apposita istanza al SUAP.

Il SUAP, avvalendosi eventualmente di altri uffici preposti alle funzioni consulenziali ed istruttorie, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al cessionario designato ed alla sussistenza delle condizioni previste per la cessione da parte del soggetto cedente.

Per “trasferimento” di una azienda o di una licenza si intende, in via generale, qualsiasi forma giuridicamente valida di passaggio della stessa ad un terzo e che implica il c.d. “subingresso” nel titolo abilitativo. Realizzandosi di fatto la cessione a terzi di una azienda, si ritiene che il trasferimento di una licenza NCC ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti debba obbligatoriamente essere formalizzato attraverso scrittura privata con firme autenticate dal notaio o con vero e proprio atto notarile.

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