Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n.228 18 maggio 2001, ha disposto inoltre che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, nel disciplinare la vendita dei prodotti da parte dei produttori agricoli, prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.
La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purchè questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore e non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio
Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, la vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, previa comunicazione al SUAP del Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l’assegnazione del posteggio, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.
In ogni caso, se la vendita al dettaglio dei prodotti propri o derivati è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna istanza di inizio attività.
Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 114/1998 e della Legge Regionale 7/2020, tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.
Si evidenzia infine che per poter attuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in deroga alle normative riguardanti il commercio è necessario che l’azienda agricola o il produttore agricolo, indipendentemente dal fatturato annuo, siano iscritti al registro delle imprese, come precisato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77217 dell’8 maggio 2014.
Il Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo” disciplina l'esercizio dell'attività di vendita da parte delle imprese agricole, consentendo agli imprenditori agricoli, singoli o associati, purché iscritti nel Registro delle Imprese, di porre in vendita al dettaglio i propri prodotti agricoli in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.
La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purché questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore e non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio.
Quanto alla possibilità di consumo dei prodotti alimentari all’interno dei locali dell’azienda agricola, l’articolo 4 comma 8-bis del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 stabilisce che “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito (…) il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con le risoluzioni n.10711 del 13 gennaio 2017, n. 59196 del 9 febbraio 2018 e n. 77186 del 27 febbraio 2018, nel confermare tale possibilità ha inoltre fornito precisazioni in merito alla modalità di consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita da parte dell’azienda agricola.
Ulteriori chiarimenti sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta sono stati infine forniti dal Dipartimento attività produttive dell’ANCI con la nota di indirizzi del 9 settembre 2013.
Per quanto detto, all’interno di una azienda agricola è possibile allestire un’area destinata al consumo sul posto di prodotti della medesima azienda (o anche di altre aziende, purché in misura non prevalente rispetto ai propri prodotti), in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, a patto di non fornire il servizio di “somministrazione assistita”. Ricorrendo tale fattispecie, è sufficiente la trasmissione al SUAP del Comune territorialmente competente di Notifica ai fini della registrazione.
Diversamente, qualora all’interno della medesima area adibita al consumo sul posto dei prodotti alimentari sia previsto un servizio di somministrazione assistita, con presenza ad esempio di personale che serve ai tavoli, l’attività si configura come commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ed è pertanto necessario presentare al SUAP territorialmente competente apposita SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (o Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora i locali ricadano all’interno di una zona definita “tutelata” ai sensi dell’ art. 52 del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004).
Le fasi di produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari fanno parte della produzione primaria e gli adempimenti previsti per il loro avvio sono esplicitati all’interno della Master List per Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica veterinaria.
Per quanto riguarda l'avvio di una attività di allevamento di bestiame, l’allegato allevamenti BDN a sede fissa di tale master list elenca, per ognuna delle tipologie di allevamento definite, il regime amministrativo previsto (in generale SCIA) e la documentazione da allegare all’istanza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l’avvio di un allevamento di bovini all’aperto è necessario presentare al SUAP territorialmente competente apposita SCIA contenente:
- Scheda anagrafica contenente i dati dell’attività;
- Modello unico regionale, all'interno del quale, a pagina 3, è necessario barrare la voce "avvio delle attività /aggiunzione linee d’attività (da utilizzare esclusivamente per linee di attività per le quali è prevista la SCIA o la SCIA UNICA nella colonna della master list denominata “Procedura amministrativa”) (procedura n. 5)” e compilare la relativa sezione "5–SCIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO / AGGIUNZIONE LINEE D’ATTIVITÀ (PROCEDURA N. 5);
- Riferimenti catastali con la specifica delle coordinate geografiche espresse in formato WGS84, latitudine e longitudine decimale (es. Lat 41.328719 Long 14.97556) rilevate al centro dell’attività;
- Documento di riconoscimento scannerizzato del titolare o del legale rappresentante;
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL;
L’istanza, comprensiva di quanto sopra elencato, viene inoltrata dal SUAP al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente il quale, effettuati gli opportuni controlli di carattere igienico-sanitario di competenza, provvede a registrare l’allevamento all’interno della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), assegnando il relativo codice di registrazione.
Le fasi di produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari fanno parte della produzione primaria e gli adempimenti previsti per il loro avvio sono esplicitati all’interno della Master List per Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica veterinaria.
In particolare, per l’avvio di una attività di coltivazione di prodotti ortofrutticoli, è necessario provvedere alla registrazione come produttore primario che, secondo quanto riportato nell’allegato registrati a sede fissa alla master list vigente, avviene presentando al SUAP territorialmente competente apposita SCIA comprensiva della seguente documentazione:
- Scheda anagrafica contenente i dati dell’attività;
- Notifica ai fini della registrazione, all’interno della quale andrà barrata la voce “Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi);
- Modello unico regionale, all'interno del quale, a pagina 3, è necessario barrare la voce "avvio delle attività /aggiunzione linee d’attività (da utilizzare esclusivamente per linee di attività per le quali è prevista la SCIA o la SCIA UNICA nella colonna della master list denominata “Procedura amministrativa”) (procedura n. 5)” e compilare la relativa sezione "5–SCIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO / AGGIUNZIONE LINEE D’ATTIVITÀ (PROCEDURA N. 5);
- Riferimenti catastali con la specifica delle coordinate geografiche espresse in formato WGS84, latitudine e longitudine decimale (es. Lat 41.328719 Long 14.97556) rilevate al centro dell’attività;
- Documento di riconoscimento scannerizzato del titolare o del legale rappresentante;
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL (Euro 20,00);
- Scheda supplementare n. 68 per indicazione alimenti DOP, IGP, DOC, DOCG e PAT ;
- Scheda supplementare n.117 per vendita diretta di alimenti da parte di azienda agricola .
Il SUAP comunale, ricevuta l’istanza comprensiva di quanto sopra elencato, inoltra il modello di Notifica ai fini della registrazione e la documentazione ad esso collegata all’ASL di riferimento per gli adempimenti e i controlli di carattere igienico-sanitario di competenza.
Il “farmer’s market” (o mercato del contadino) costituisce una particolare forma di mercato in cui gli agricoltori possono vendere i loro prodotti direttamente al pubblico (cosiddetta “filiera corta”) e che trae origine nella più ampia normativa che ha regolato la vendita diretta dei prodotti agricoli, disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo”.
La disciplina di riferimento dei farmer’s market, che possono essere realizzati su un’area pubblica, in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata, è costituita dal Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale decreto, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, non ha natura regolamentare e si pone pertanto come un atto di indirizzo che stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, possono esercitare la vendita diretta nei farmer’s market gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, che rispettino le seguenti condizioni:
- ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dal le singole amministrazioni competenti;
- vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (per le cooperative agricole), anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 6 dell’art. 4 del Dlgs 228/2001 (non abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.)
L’attività di vendita all’interno dei farmer’s market può essere esercitata, oltre che dai titolari dell’impresa, anche dai soci, dai dipendenti (sono esclusi quindi i contratti di lavoro non dipendente) e dai familiari coadiuvanti (per le imprese familiari) (art.2 comma 2)
All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è inoltre ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, artigianali e tradizionali del territorio, anche attraverso scambi con altri mercati autorizzati di questo tipo (art. 4, commi 1 e 2).
Per quanto riguarda la disciplina amministrativa dei farmer’s market, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale del 20/11/2007, l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, per cui si ritiene che si applichi l’art. 4 del Dlgs 228/2001 e non quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998.
L’articolo 22 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rubricato “Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale”, prevede che “In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.”
La disposizione introdotta dalla legge 154/2016 è confermativa dei contenuti del DM 20/11/2007 e, in via di principio, introduce una generale libertà per i Comuni che, nel disciplinare la presenza e la valorizzazione di forme di vendita relativa alla c.d. filiera corta agricola, hanno la facoltà di:
- istituire o autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita (Art. 4, comma 3, D.M. 20 novembre 2007):
- verificare il rispetto del regolamento nazionale e comunale, del disciplinare di mercato e delle norme igienico-sanitarie (Art. 3, comma 3, D.M. 20 novembre 2007);
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita (Art. 1, comma 1, D.M. 20 novembre 2007.);
- favorire la fruibilità del mercato agricolo (Art. 4, comma 4, D.M. 20 novembre 2007).
Anche il numero delle aziende che possono partecipare al farmer’s market e la frequenza del mercato sono elementi che possono essere stabiliti a discrezione del Comune, mentre la gestione del mercato può far capo al Comune o, in alternativa, essere affidata alle associazioni, ai consorzi o a gruppi di imprenditori.
Come indicato nell’articolo 4, comma 3 del D.M. del 20 novembre 2007, i Comuni istituiscono o autorizzano i mercati degli agricoltori. La differenza tra istituzione e autorizzazione riguarda essenzialmente le diverse tipologie di atto utilizzate dai Comuni. L’istituzione, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene di norma effettuata con delibera del Consiglio Comunale, mentre per l’autorizzazione potrebbe essere utilizzato un atto di tipo “tecnico”, come una convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione del suolo pubblico. In ogni caso, l’atto adottato deve fare esplicito riferimento al Decreto Ministeriale che regolamenta i mercati agricoli.
