La normativa di riferimento in Campania per il commercio su aree pubbliche è costituita dal Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 (articoli da 27 a 30) e dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (Capo III articoli da 51 a 72).
In particolare, l'articolo 52 comma 1 lettera a) della citata Legge Regionale definisce il commercio su aree pubbliche come "L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;", laddove per aree pubbliche si intendono “le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.”
Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, il commercio su aree pubbliche è esercitabile:
- sui posteggi dati in concessione (ex Tipo A);
- in forma itinerante: su qualsiasi area purché non è espressamente preclusa dal comune (ex Tipo B).
L'articolo 54 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione."
Per il rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 55 comma 1 della medesima legge regionale, il comune predispone appositi bandi, in risposta ai quali gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.
In particolare, i comuni, entro il 30 luglio di ogni anno, come disposto dai commi 2,3 e 4 dell'articolo 55 della L.R. 7/2020, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili comunicati dai vari Comuni, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano. I comuni, successivamente, emanano i relativi bandi, pubblicandololi anche sul BURC della Regione Campania, in risposta ai quali gli operatori trasmettono le domande di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.
Quanto alla durata della concessione, il comma 2 dell'articolo 54 della legge Regionale 7/2020, recentemente aggiornato, stabilisce che "Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, in conformità alle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)."
Gli adempimenti propedeutici alla predisposizione del bando per l’assegnazione dei posteggi sono definiti dall’articolo 55 (Assegnazione dei posteggi) della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 con la seguente sequenza temporale:
- Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili o non ancora assegnati in tutte le tipologie di mercati, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. (art.55 comma 2 L.R. 7/2020)
- Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte dei comuni sede di posteggio, la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano (art.55 comma 3 L.R. 7/2020)
- Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'elenco dei posteggi liberi e del modello di bando da parte della Regione, i Comuni pubblicano il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi. (art.55 comma 4 L.R. 7/2020)
Si evidenzia che la Legge Regionale n.20/2025, intervenendo sul testo dell’articolo 55 della Legge Regionale 7/2020, ha introdotto le seguenti ulteriori prescrizioni:
- I Comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei posteggi disponibili, predispongono un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all'interno del mercato. (art.55 comma 1-bis L.R. 7/2020).
- Nelle more della adozione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 214/2023, le procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi ai sensi del comma 6, dell'articolo 11, prevedono una premialità del 25 per cento sul punteggio attribuibile per gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo, quale riconoscimento della professionalità acquisita attraverso l'occupazione continuativa del posteggio nel corso degli anni. Il Comune può concedere la medesima premialità anche ai soggetti che hanno partecipato alle spunte giornaliere, ai sensi dell'articolo 59, comma 1. (art.55 comma 2-bis L.R. 7/2020).
- I posteggi liberi e non comunicati alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno non possono essere occupati, a qualsiasi titolo, fino all'avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale. (art. 55 comma 2-ter L.R. 7/2020).
L'articolo 54 comma 4 della Legge Regionale 7/2020 prevede che "Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento."
Un soggetto, pertanto, può essere titolare o possessore al massimo di:
- due concessioni all'interno di un mercato con numero di posteggi pari o inferiore a cento;
- tre concessioni all'interno di un mercato con numero di posteggi superiore a cento.
L’articolo 54 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 dispone che “Per garantire la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, ed evitare la formazione di posizioni di tendenziale oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di:
- a) più di due concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi pari o inferiore a cento.
- b) più di tre concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi superiore a cento.
In merito alla possibilità che una impresa titolare di concessioni di posteggio in soprannumero possa cederla o, invece, sia soggetta alla revoca d’ufficio da parte del Comune, si ritiene che le due ipotesi siano entrambe valide e non escludentisi: fintanto che il Comune non esercita il potere di revoca, l’impresa può trasferire la sua concessione nei limiti in cui ciò è consentito dall’articolo 62 della medesima legge regionale.
La spunta è l'assegnazione provvisoria e giornaliera dei posteggi di un mercato o di una fiera che risultano non assegnati o temporaneamente non occupati dal titolare ufficiale.
In particolare, la Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 definisce, all’articolo 52:
“n) spunta: procedura attraverso la quale, limitatamente alla giornata di mercato, si provvede all'assegnazione di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l'assenza del titolare o di uno non ancora assegnato. Alla procedura di spunta non può partecipare l'operatore che, nell'ambito dello stesso mercato, abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti;
o) spuntista: operatore del commercio su area pubblica che, nell'ambito dello stesso mercato non abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti, iscritto nella graduatoria della spunta, che partecipa alla procedura giornaliera per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l'assenza del titolare o di uno non ancora assegnato;”.
Per partecipare all'assegnazione transitoria dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati dal titolare della concessione in un mercato o in una fiera gli operatori, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 59 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, “anche se in possesso di autorizzazioni di tipo A e, comunque, entro i limiti di cui all'articolo 54, comma 4, presentano apposita comunicazione al SUAP del comune competente su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso la sede del SUAP e nel sito internet del comune. “
Si precisa che per poter partecipare alla spunta l’operatore non deve aver ceduto una concessione nell’ambito del medesimo mercato nel quale si trova il posteggio nei cinque anni precedenti.
Ulteriori informazioni relative al calcolo delle presenze sono disponibili all’articolo 59 della Legge Regionale 7/2020.
I “posteggi fuori mercato” (o posteggi isolati) sono posteggi per il commercio su aree pubbliche (ex tipo A) che non sono compresi in aree mercatali e sono disciplinati dalla Legge Regionale n.7 del 21/04/2020.
In particolare, l’articolo 63 comma 6 di tale Legge Regionale prescrive che “Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. I posteggi occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal presente testo unico.”
I “posteggi isolati o fuori mercato”, ossia i posteggi non compresi nelle aree mercatali, vengono assegnati dai Comuni attraverso specifico bando con le stesse modalità previste per i posteggi all’interno dei mercati.
L’articolo 63 comma 6 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prescrive infatti che “La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. ”
Pertanto, l’istituzione di tali posteggi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è disposta “con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.”. La deliberazione, come stabilito dal successivo comma 5, è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.
Ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività.
Pertanto, a far data dal 12/05/2020, data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale, non è più necessario richiedere l'autorizzazione al SUAP del Comune territorialmente competente.
La SCIA abilita l’operatore anche:
- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
- all’esercizio dell’attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
La normativa di riferimento, costituita dalla Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, nulla dice se il commercio su aree pubbliche in forma itinerante debba necessariamente essere esercitato con l’ausilio di un mezzo (autoveicolo, autocarro o banco), per cui si ritiene che ciò non sia un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività.
La vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, costituita dalla Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 (articoli 53,60,61,62), prevede la possibilità di utilizzo di mezzi mobili per l’esercizio dell’attività ma nulla dice in merito al titolo di disponibilità degli stessi.
Tuttavia, trattandosi di beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, si ritiene che il soggetto esercente l’attività di commercio su aree pubbliche debba essere il proprietario dei mezzi eventualmente utilizzati o, in alternativa, ne abbia la disponibilità in virtù di contratto di noleggio, leasing, comodato ecc. dal quale si evinca anche l’utilizzo degli stessi nell’ambito dell’attività esercitata.
Si. L'articolo 53 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche, su aree soggette a pubblico passaggio e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative. "
L’articolo 60 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.”.
Il successivo articolo 61 precisa inoltre che “1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune.” e che “2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.”
Alla luce di ciò, si suggerisce di contattare preventivamente i SUAP dei Comuni ove si intende svolgere l’attività per verificare eventuali restrizioni all’attività di commercio e somministrazione in forma itinerante oltre a quelle previste dalla Legge Regionale 7/2020.
Si tenga comunque conto del fatto che il mezzo utilizzato per la vendita o la somministrazione di norma non può sostare nella stessa area per un periodo di tempo indeterminato, ma solo per il “tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza”. Diversamente, sostando per lunghi periodi di tempo nella medesima area, anche senza esercitare la vendita, l’area di sosta si connoterebbe come posteggio (tipo A) non autorizzato, col rischio di sanzione amministrativa per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale.
Ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività. Tale SCIA, in ossequio a quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo, abilita l’operatore “anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale”.
Attesa quindi la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e, quindi, regionale, non si rinviene nella vigente normativa alcun obbligo di comunicazione o autorizzazione preventiva nei confronti dei comuni diversi da quello al quale è stata presentata la SCIA.
Tuttavia, in virtù delle eventuali limitazioni all’attività di commercio su aree pubbliche che possono essere disposte in applicazione dell’articolo 61 comma 2 della Legge Regionale 7/2020, si suggerisce comunque di contattare preventivamente i SUAP dei Comuni ove si intende svolgere l’attività per verificare eventuali restrizioni al commercio ed alla somministrazione in forma itinerante oltre a quelle previste dalla Legge Regionale 7/2020.
L’articolo 60 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.”.
Ogni comune può definire, all’interno del proprio Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, la durata massima della sosta per le attività itineranti. La permanenza oltre tale tempo configura esercizio di attività di commercio pubblico su posteggi (ex tipo A) su area non autorizzata, sanzionabile ai sensi dell’articolo 147 comma 2 della Legge Regionale 7/2020.
Per quanto detto, si suggerisce di verificare preventivamente presso i Comuni ove si intende svolgere l’attività la caratterizzazione della durata massima di permanenza in un luogo.
L’articolo 53 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, come recentemente modificato dalla Legge Regionale n.20 del 16 ottobre 2025, prevede che il commercio su aree pubbliche possa essere esercitato anche “su aree soggette a pubblico passaggio e su aree private ad uso pubblico”. Occorre però evidenziare che in dette aree valgono le medesime disposizioni previste per le aree pubbliche, inclusa la durata massima della sosta.
La permanenza in aree private aperte al pubblico in maniera stanziale o comunque oltre i limiti di durata stabiliti dalla Legge Regionale e dai regolamenti comunali in materia, ancorchè effettuata con mezzi mobili, travalica i canoni del commercio itinerante connotandosi, piuttosto, come attività di commercio in sede fissa, soggetta a differente autorizzazione amministrativa.
Non è invece possibile svolgere attività di commercio su aree pubbliche all’interno di aree private non a uso pubblico.
Si, presentando apposita SCIA al SUAP. L'articolo 53 comma 11 della Legge Regionale 7/2020 prevede infatti che "l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio."
L’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 dispone che “L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.”.
Dal canto suo, l’articolo 71 comma 6-bis del Decreto Legislativo n.59 del 26 marzo 2010 prevede che “Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all’attività commerciale”.
Pertanto, nel caso in cui il titolare dell’attività di commercio o somministrazione su aree pubbliche non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio della stessa, può ricorrere alla nomina di un “preposto”, ossia un soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti per l’esercizio di una attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande che deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
In tal caso, in sede di presentazione della SCIA per attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovrà dichiarare, all’interno della sezione “Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali”, che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti da un preposto, indicandone il nominativo e compilando l’allegato B al modello.
Gli hobbisti sono soggetti che vendono occasionalmente oggetti artigianali frutto del proprio intelletto ed ingegno di modico valore senza esercitare un’attività professionale ed in modo occasionale.
Sono definiti all’articolo 52 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 come “i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci espressione del proprio ingegno, talento ed estro, di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro, non sono soggetti a SCIA e al possesso di partita IVA. “
In breve, gli hobbisti
- Svolgono attività in modo sporadico ed occasionale.
- Non operano in forma imprenditoriale e, pertanto, non devono essere iscritti al Registro delle Imprese.
- Possono partecipare a mercatini del collezionismo, dell’antiquariato o ad eventi ad essi dedicati.
Per poter operare come hobbisti nel territorio della Regione Campania è necessario anzitutto richiedere il rilascio di un tesserino.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 69 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, Il tesserino viene rilasciato:
- Dal comune di residenza, per i cittadini residenti in Campania;
- Dal comune capoluogo di Regione (Napoli) per i cittadini non residenti in Campania
Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I comuni che organizzano i mercatini di cui al comma 1, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al comune ospitante.
Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui all’articolo 69 comma 3 possono partecipare ad un massimo di ventiquattro manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.
L’articolo 69 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che “Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.”.
Il successivo comma 7 del medesimo articolo dispone inoltre che “Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui al comma 3 possono partecipare ad un massimo di ventiquattro manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.”
Il tenore della vigente normativa, pur non definendo un preciso ambito di validità, porta a ritenere che il possesso del tesserino hobbista abiliti il titolare a partecipare esclusivamente alle manifestazioni svolte all’interno del territorio della Regione Campania.
