Commercio al dettaglio in sede fissa

Ai sensi dell’articolo 23 comma1 lettere e), f) e g) della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, la dimensione massima degli esercizi di vendita al dettaglio in Campania è definita in funzione della popolazione residente del Comune di insediamento.

Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti:

  • Esercizi di vicinato: superficie di vendita fino a 150 mq.
  • Medie strutture di vendita: superficie di vendita da 151 mq a 1500 mq.
  • Grandi strutture di vendita: superficie di vendita oltre 1500 mq.

Per i comuni con popolazione residente uguale o superiore a 10.000 abitanti:

  • Esercizi di vicinato: superficie di vendita fino a 250 mq.
  • Medie strutture di vendita: superficie di vendita da 251 mq a 2500 mq.
  • Grandi strutture di vendita: superficie di vendita oltre 2500 mq.

L’articolo 23 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 definisce la superficie di vendita di un esercizio commerciale come “l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e, ad eccezione di quelle presenti all'interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela.” precisando al contempo che “Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti;”.

Non esiste una specifica disposizione di legge che indichi con esattezza, per le attività commerciali in genere, la data a cui fare riferimento per la rilevazione del numero di abitanti.

Tuttavia, una norma di carattere generale è contenuta nell’articolo 156 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), il cui comma 2 recita “Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica [….]”.

La previsione normativa citata si riferisce solo all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura e alle altre materie ivi descritte, ma si ritiene che sia suscettibile di un’applicazione generalizzata, anche considerando che sul sito dell’Istat https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/popolazione-residente, quando si digita il nome di un comune, il sito restituisce i dati di popolazione residente aggiornati al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

A supporto di tale ipotesi, una deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 110/2018/PAR del 25.6.2018, ai fini dell’applicazione del sistema dei controlli previsti dal TUEL, propende per l’applicazione dell’art. 156 per una questione di ragionevolezza, anche se il sistema dei controlli non rientra stricto sensu nei casi contemplati dalla predetta norma.

La Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 individua agli articoli 23, 24, 32, 35 e 36, nonché agli allegati A, B, C e D, le caratteristiche tipologiche, i requisiti e il regime abilitativo previsti per gli esercizi per la vendita di merci ingombranti (EMI)

In particolare, l’articolo 24 comma 1 lett. l) di detta Legge individua gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti quelli al cui interno vengono commercializzate “merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;”.

Ciò che qualifica un esercizio commerciale come EMI è pertanto la vendita di merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la “consegna immediata”, indipendentemente dalla superficie di vendita.

Ne discende che rivendite di autoveicoli, grandi elettrodomestici, materiali per l’edilizia e, in generale, di merci per le quali è palesemente impossibile la consegna immediata al cliente, devono essere necessariamente autorizzate come EMI, anche in presenza di superfici di vendita di dimensioni nettamente inferiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato.

L'articolo 24 comma 1 lettera l) della Legge Regionale 7/2020 definisce EMI  "Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia".

L'articolo 32 della medesima Legge Regionale stabilisce inoltre che “1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all’allegato A, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell’allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.”, ed il paragrafo 1.4 dell’allegato B prevede, per l’apertura di esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, il regime amministrativo dell’autorizzazione, indipendentemente dalla superficie di vendita dell’attività.

L’articolo 27 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 dispone che “L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.” 

La tabella al punto 1.2 dell’Allegato A alla Legge Regionale prevede, per l’avvio di una media struttura di vendita, il regime amministrativo dell’autorizzazione.

Parallelamente, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’articolo 27 della medesima Legge Regionale, l’apertura di una media struttura di vendita per accorpamento o concentrazione di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio dove

  • ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
  • la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
  • è garantita l'assunzione di nuovo personale; 
  • è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

è soggetto al regime amministrativo della SCIA, anche in mancanza del SIAD.

La vigente normativa in materia di attività commerciali appare non consentire l’autonomo riutilizzo, in diverso contesto territoriale, del nulla osta regionale rilasciato ai sensi della Legge n. 426/1971. 

L’articolo 28 comma 10 della legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, nel disciplinare il trasferimento di una grande struttura di vendita,  prevede infatti che “La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti. Resta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo.”

Pertanto, nel caso si desideri trasferire una GSV in un altro Comune del territorio regionale, non sarà possibile in alcun modo “riutilizzare” il nulla osta regionale rilasciato ai sensi della legge n. 426/1971 e sarà, invece, necessario presentare al SUAP del comune di ricollocazione apposita istanza di autorizzazione per trasferimento di sede comprensiva della documentazione prevista dall’allegato B alla Legge Regionale 7/2020.

Si evidenzia a tal proposito che, in ossequio alla previsione di cui alla richiamata norma, in sede di istruttoria dell’istanza presentata saranno valutati dalla Conferenza di Servizi esclusivamente gli aspetti legati all’ “impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza”, fermo restando il rispetto “delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo” e, ovviamente, delle previsioni urbanistiche e commerciali del Comune di destinazione.

Si, ma a precise condizioni riguardanti la localizzazione. L’articolo 19 comma 9 della Legge Regionale 7/2020 prevede che “Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dal presente testo unico."

Sono fatte inoltre salve le aperture per accorpamento, concentrazione ecc. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 comma 4 della medesima Legge Regionale 7/2020: "Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni: a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio; b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore; c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento; d) è garantita l'assunzione di nuovo personale; e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare."

L’articolo 19 comma 5 della Legge Regionale 7/2020 riporta: "5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni: ... c) la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per l'insediamento delle attività;". Pertanto, è da escludere la possibilità di stabilire nel SIAD limiti quantitativi/numerici all’insediamento delle sopra indicate attività economiche.

Occorre evidenziare preliminarmente che i settori merceologici previsti dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 ai fini dell’inquadramento e dell’autorizzazione delle attività commerciali sono essenzialmente: 

  • il settore alimentare
  • il settore non alimentare

Pertanto, nel caso di aggiunta di un codice Ateco corrispondente alla vendita di merce appartenente allo stesso settore merceologico per il quale l’esercizio risulta già autorizzato (ad es. aggiunta del Codice “47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura” per un esercizio autorizzato alla vendita di prodotti del settore alimentare), non è necessario presentare alcuna istanza al SUAP. Solo nel caso in cui, in seguito all’aggiunta del codice Ateco, si realizzi un incremento della superficie di vendita dell’esercizio commerciale, occorrerà trasmettere al SUAP apposita istanza di ampliamento della superficie di vendita

Al contrario, se il codice Ateco che si intende aggiungere è relativo alla vendita di merce riconducibile ad un settore merceologico diverso da quello già autorizzato (ad es. aggiunta del Codice “47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura” per un esercizio autorizzato alla vendita di prodotti del settore non alimentare), occorrerà presentare al SUAP apposita istanza di aggiunta di settore merceologico. In caso di variazione della superficie di vendita, andrà contestualmente presentata anche istanza relativa alla variazione della superficie di vendita. Ad ogni modo, indipendentemente dalla variazione della superficie di vendita, all’interno della istanza trasmessa dovrà essere specificata la ripartizione della superficie di vendita risultante dall’aggiunta del settore merceologico.

L’avvio di una attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, anche esercitata in regime di non esclusività ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo n.170 del 24 aprile 2001, è soggetta alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di apposita SCIA di inizio attività per rivendita di quotidiani e periodici.

L’articolo 111 comma 2 della Legge Regionale 7/2020, nel disciplinare la vendita di giornali e riviste all’interno di altra attività prevalente, prevede che “La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al 60 per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.” ed il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che “Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.”

Si evidenzia preliminarmente cheil cibo destinato agli animali di qualsiasi tipo non rientra nella categoria degli alimenti. L’articolo 2 del Regolamento (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002, nel definire alimento “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.”, alla lettera a) esclude esplicitamente i mangimi dal novero degli alimenti.

Inoltre, la vendita di prodotti (mangimi) destinati esclusivamente all’alimentazione degli animali da compagnia non soggiace agli obblighi di registrazione/riconoscimento previsti, per gli operatori del settore dei mangimi, dal Regolamento CE n.183/2005 del 12 gennaio 2005. L’articolo 2 comma 2 lettera e) di detto Regolamento prevede infatti che “Il presente regolamento non si applica (…)  e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”. 

Sulla base della normativa sopra richiamata, il MISE (oggi MIMIT), con la Risoluzione n. 155938 del 18 agosto 2011 ha avuto modo di affermare che “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali, purchè, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti i vincoli della legislazione sanitaria”.

Per quanto detto finora, per poter avviare la vendita di prodotti destinati alla alimentazione di animali da compagnia, che non sono quindi destinati al consumo umano, è sufficiente presentare al SUAP territorialmente competente di apposita SCIA per esercizio di vicinato per la commercializzazione di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare. 

L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 169 del 21 maggio 2004 definisce gli integratori alimentari “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.”.

Gli integratori alimentari rientrano pertanto a pieno titolo nel novero delle merci di tipo alimentare per cui, per avviare la vendita al dettaglio di detti prodotti, oltre all’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, è necessario presentare al SUAP del Comune territorialmente competente apposita SCIA per l’esercizio di vicinato per il settore merceologico alimentare (o, qualora la superficie di vendita sia superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato, Domanda di autorizzazione per l’esercizio di Media o grande struttura di vendita), dichiarando di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’ articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo n.59 del 26/03/2010 ed allegando all’istanza la Notifica ai fini della registrazione. Quanto ai locali di esercizio, è richiesta la conformità alle norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché una destinazione d’uso compatibile con quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale.

Il certificato di libera vendita, rilasciato sulla base di quanto dichiarato dall’OSA notificante, è il documento che attesta che l’integratore alimentare

  • è stato regolarmente notificato al Ministero della Salute.
  • rispetta le disposizioni italiane ed europee in materia di sicurezza alimentare e composizione.
  • è effettivamente commercializzato sul territorio nazionale con l’etichetta trasmessa in sede di notifica.

Il Ministero della Salute, con la nota prot. 0038471 del 03/11/2020, ha chiarito che la notifica degli integratori alimentari, alla quale fa seguito l’ottenimento di detto certificato, si effettua, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n.169 del 21 maggio 2004, “…al momento della prima commercializzazione …mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata...”.

La notifica al Ministero degli integratori alimentari e la successiva richiesta di rilascio del Certificato di libera vendita sono pertanto di competenza dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) responsabile dell’immissione in commercio del prodotto. Ne discende che tale adempimento non è previsto per chi commercializza al dettaglio integratori alimentari preventivamente e regolarmente notificati al Ministero della Salute.

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