Forme speciali di vendita

All'interno della sezione 1.11.4 della Tabella A del Decreto Legislativo 222/2016, in merito all’attività di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line, viene specificato che "quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".

Di conseguenza, fermo restando l’obbligo per l'impresa di iscrivere l'attività di commercio elettronico (codice ateco 47.91.10) al Registro delle Imprese, la “SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione, elettronico e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line” non deve essere presentata nel caso in cui il commercio online sia accessorio ad altra tipologia di vendita già avviata, segnalata o autorizzata.

Per “tentata vendita” si intende il tentativo di vendere dei prodotti presso i clienti. Viene definito “tentativo” perché sarà il venditore che dovrà riuscire a concludere l’acquisto con il potenziale cliente, presentando a quest’ultimo i propri prodotti.  

Spesso questa tipologia di vendita viene anche definito “magazzino viaggiante”, dato che la merce è sempre a disposizione dell’operatore che non dovrà quindi recarsi in sede per ogni inoltro ordine da parte del cliente poiché sempre disponibile nel suo mezzo di trasporto.

Se il cliente è interessato all’acquisto, i prodotti vengono prelevati dal magazzino viaggiante e consegnati subito all'acquirente.

La cd. “tentata vendita”, concretizzandosi presso la sede del cliente, è riconducibile alla forma speciale di vendita al dettaglio denominata “Vendita presso il domicilio del consumatore”, disciplinata in Campania dall’articolo 49 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 (Testo Unico del Commercio), il cui comma 1 prevede che “Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all’allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9, comma 4 presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica.”

Pertanto, solo nel caso in cui l’attività di vendita al domicilio del consumatore non sia accessoria ad altra vendita al dettaglio comunicata, segnalata o autorizzata, è necessaria la presentazione al SUAP territorialmente competente di apposita SCIA per la vendita presso il domicilio dei consumatori. 

Se invece l’attività di vendita al domicilio del consumatore è collegata ad altra attività di vendita già avviata, ad esempio in sede fissa, non occorre alcun adempimento aggiuntivo.

Ulteriori disposizioni riguardanti l’attività di vendita al domicilio del consumatore sono contenute nei commi da 2 a 6 del sopra citato articolo.

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