In Italia, la normativa sul distanziamento delle attività di gioco (slot, VLT, sale scommesse) dai luoghi sensibili è regolata principalmente a livello regionale.
In Campania, la Legge n.2 del 2 marzo 2020 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari” contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione e al contrasto dell’usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori.
Nell’ambito delle misure di limitazione all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA, l’articolo 13 comma 1 della Legge vieta “la nuova apertura delle attività indicate all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.” laddove per luoghi sensibili si intendono quelli elencati all’articolo 3 comma 1 lettera p) della medesima norma.
L’articolo 3 comma 1 lettera p) della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020 include tra i cd. "luoghi sensibili", ossia i luoghi dai quali è vietata la nuova apertura di attività di gioco lecito a una distanza inferiore a duecentocinquanta metri:
1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia;
2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
4. i luoghi di culto.
L’articolo 3 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020 definisce “nuova apertura” “l’avvio con rilascio di una prima autorizzazione amministrativa ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 773/1931 di una delle attività di cui alle lettere c), d), e) f), g) e h) in locali precedentemente destinati ad attività prevalenti diverse da quelle disciplinate presente legge.” Precisando che “Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa”.
Nell’ambito delle misure di limitazione all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA, l’articolo 13 comma 1 della Legge vieta “la nuova apertura delle attività indicate all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.” laddove per luoghi sensibili si intendono quelli elencati all’articolo 3 comma 1 lettera p).
In merito alla modalità di calcolo della distanza dai citati “luoghi sensibili”, il medesimo comma precisa che “La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.”
La richiamata norma nulla dice in merito alla qualificazione dei percorsi che possono essere ritenuti validi ai fini della determinazione della distanza dai luoghi sensibili. In assenza di precise indicazioni, si ritiene che nel calcolo delle “distanze pedonali più brevi” debbano essere prese in considerazione tutte le strade che possono essere percorse dai pedoni con la normale deambulazione, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla presenza o meno di elementi architettonici come marciapiedi o percorsi riservati ai pedoni, e che possano essere escluse dal computo le sole strade permanentemente precluse al transito dei pedoni come, ad esempio, autostrade, raccordi autostradali e strade extraurbane a scorrimento veloce (cd. superstrade).
Tale orientamento trova riscontro in diverse pronunce della giurisprudenza. In particolare, il TAR Campania, con la recente sentenza n. 02554/2026 del 21/04/2026, nel dirimere una controversia incentrata proprio sul calcolo della distanza tra un centro di raccolta scommesse ed una chiesa, ha avuto modo di chiarire che “Per percorso pedonale deve intendersi quello ordinariamente praticabile da un pedone medio, mediante normale deambulazione e in assenza di ostacoli materiali significativi. In tale nozione non rientra necessariamente la puntuale osservanza di tutti i passaggi pedonali segnalati, salvo che l’attraversamento fuori di essi comporti rischi particolarmente elevati o veri e propri impedimenti materiali (come nel caso di autostrade o strade a veloce scorrimento).”
Dello stesso avviso è la quarta sezione del Consiglio di Stato la quale, nella sentenza N. 03333/2016, ha avuto modo di affermare che il “percorso pedonale più breve” è individuabile nel “tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme della circolazione viaria”.
La Legge Regionale 2/2020 si pone il fine di conciliare la necessità di contrastare il gioco patologico con quella di non danneggiare le imprese che, precedentemente all’entrata in vigore della stessa, nella piena legittimità, hanno investito risorse e creato posti di lavoro. La testimonianza più tangibile di questo orientamento è rappresentata dalle deroghe previste alla disciplina delle distanze di cui all’articolo 13 comma 1 per quelle attività che non si connotano come “nuove aperture”, ossia attività di gioco che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano “già legittimamente autorizzate”.
Una ulteriore deroga alla disciplina delle distanze dai luoghi cd. “sensibili” è prevista per l’installazione di apparecchi di gioco all’interno di esercizi per la vendita al dettaglio di generi di monopolio (tabacchi),
L’articolo 13 comma 3 prevede infatti che “Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.”
Per l’installazione di attività di gioco all’interno di esercizi per la vendita al dettaglio di generi di monopolio (tabacchi), l’articolo 13 comma 3 della Legge contempla una specifica deroga al rispetto della distanza dai luoghi sensibili, laddove prevede che “Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.”
La condizione che richiama espressamente gli apparecchi da gioco, senza dire nulla sulle altre tipologie di attività normate dalla legge, ha posto in passato numerosi dubbi interpretativi circa l’applicabilità della deroga anche all’installazione, all’interno di tali esercizi, di corner scommesse.
Sul punto, il Tar Campania – Sezione di Salerno, con sentenza n. 02131/2024 del 11/11/2024, accogliendo il ricorso presentato dalla titolare di una tabaccheria per chiedere l’annullamento del provvedimento del questore di Salerno con cui è stata respinta l’istanza di licenza ex articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza proposta per l’installazione di un corner per la raccolta di scommesse sportive all’interno del locale, ha avuto modo di affermare che “si deve ritenere che tra le attività autorizzabili in deroga al requisito delle distanze dei luoghi sensibili siano ricomprese anche le attività di raccolta delle scommesse sportive a cura di soggetti concessionari della rivendita di generi di monopolio”.
Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, "La norma deve essere interpretata nel senso che, qualora il soggetto autorizzabile in deroga chieda l’autorizzazione alla installazione di apparecchi e congegni per il gioco, tali apparecchi devono essere collocati in posizione di visibilità per il responsabile della rivendita. La condizione non si pone per il caso di raccolta di scommesse sportive in quanto, in base alla normativa vigente, l’accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse deve necessariamente avvenire in presenza del titolare dell’esercizio commerciale o di un suo rappresentante".
Con nota prot. 80754 del 17/12/2020 l’Ufficio Monopoli di Napoli , chiarendo che la normativa di riferimento per l’affidamento in concessione del gioco del lotto è rappresentata dalla Legge n.528 del 02/08/1982 e successive modifiche introdotte con legge n. 85 del 19/04/1990, precisa che “fermo restando che l’art. 6 della legge n. 85/1990 estende le normative afferenti le rivendite tabacchi alle ricevitorie lotto, si rappresenta che l’assetto normativo e regolamentare relativo all’affidamento in concessione delle ricevitorie del gioco del lotto si configura come parallelo ed autonomo corpus normativo rispetto a quello costituito dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 concernenti le rivendite dei generi di monopolio”.
In virtù di tale chiarimento, ed alla luce del fatto che l’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 2 del 2 marzo 2020 esclude dall’obbligo di rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili esclusivamente “gli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”, si ritiene che l’attività di “Ricevitoria lotto”, autorizzata ai sensi di differente normativa, non rientri tra quelle per le quali non si applicano le deroghe al distanziamento dai luoghi sensibili.
La Legge Regionale 2/2020 si pone il fine di conciliare la necessità di contrastare il gioco patologico con quella di non danneggiare le imprese che, precedentemente all’entrata in vigore della stessa, nella piena legittimità, hanno investito risorse e creato posti di lavoro.
Ed è in quest’ottica che vanno interpretate le disposizioni riguardanti il divieto di apertura di nuove attività di gioco a meno di duecentocinquanta metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” e, soprattutto, la deroga prevista per quelle attività che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano “già legittimamente autorizzate”. Deroga che, a fronte della lettura della precisazione contenuta nella definizione di “nuova apertura” fornita dall’articolo 3 comma 1 lettera i) della Legge per cui “Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa.,” appare riguardare essenzialmente le imprese attive senza soluzione di continuità sin dalla data di entrata in vigore della Legge ed esercitate nei medesimi locali a cui fa riferimento l’autorizzazione originaria, eventualmente volturata ad altro soggetto.
Ne discende che l’avvio di una nuova attività di gioco in locali dove in passato era esercitata la medesima attività che, al momento della presentazione della nuova istanza, risulta non più operativa, può configurarsi come nuova apertura e, pertanto, soggetta alla verifica della distanza dai cd. Luoghi sensibili prevista dall’articolo 13 comma 1 della Legge.
Tale orientamento è stato condiviso in più occasioni dal Tar Campania. Con la sentenza n. 3898 del 20/05/2025, che ad ogni buon conto si allega alla presente, il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala per giochi e scommesse a San Giuseppe Vesuviano avverso il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva negato l'autorizzazione per esercitare detta attività nei locali dove già aveva operato in precedenza un altro gestore che, nel frattempo, ha cessato l’attività. Secondo i Giudici, tale fattispecie è da trattarsi come nuova apertura in quanto “l’attività precedentemente esercitata è cessata prima che la ricorrente chiedesse la “nuova autorizzazione”, senza che, neppure in via di fatto, possa ritenersi sussistente una “continuità” nell’esercizio dell’attività; alcuna “successione” è dunque ravvisabile tra la precedente gestione e la nuova (che fa capo all’odierno ricorrente) e, in ogni caso, alcuna “continuità aziendale” che giustifichi l’insistenza dell’attività in locali posti a distanza non consentita dalla vigente normativa regionale;”
Inoltre, con la più recente sentenza n.7950 del 9/12/2025, i giudici della V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, nel dirimere una controversia relativa al corretto inquadramento normativo dell’avvio di una attività di scommesse sportive all’interno di locali dove in passato erano presenti due attività di gioco cessate da tempo, hanno avuto modo di affermare che “Accogliere la tesi per cui la mera pregressa destinazione d'uso di un locale ad attività di gioco, anche se interrotta da anni, sia sufficiente a eludere i limiti distanziometrici, creerebbe una irragionevole e ingiustificata lacuna nel sistema di tutela, consentendo di "riattivare" esercizi in luoghi non più conformi alla normativa sopravvenuta e frustrando le finalità di prevenzione della ludopatia.” aggiungendo inoltre che “La deroga prevista dalla L.R. n. 2/2020 per il <<semplice trasferimento di titolarità>> non può che riferirsi a un complesso aziendale in cui l'attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente in esercizio, in forza di validi ed efficaci titoli abilitativi. Nel caso di specie, il ricorrente non è subentrato in un'attività operativa, avendo piuttosto acquisito un'azienda la cui specifica attività di gioco era cessata da tempo. La sua istanza, volta peraltro a ottenere una licenza per un diverso concessionario (-OMISSIS- configura a tutti gli effetti una richiesta di avvio di una nuova attività in locali che solo in passato erano stati adibiti a tale uso. Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha applicato la disciplina per le "nuove aperture" e ha proceduto alla verifica del rispetto dei limiti distanziometrici”.
Ai sensi dell’articolo 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia, come quelle rilasciate per le attività di gioco ai sensi dell’articolo 86 TULPS o dell’articolo 88 TULPS, essendo legate sia al soggetto che ai locali in esse indicati, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Pertanto, si ritiene che il trasferimento di titolarità di una attività di sala giochi non possa essere formalizzato attraverso SCIA o Comunicazione, come avviene per gran parte delle attività commerciali, ricettive e produttive, ma richieda la presentazione di una istanza di “autorizzazione per subingresso nella gestione o nella proprietà”, con rilascio di un titolo ex novo per la medesima attività ma intestata al soggetto subentrante previa verifica dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS e dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 (antimafia) in capo al legale rappresentante della società, ai componenti della stessa (in base al tipo di società: per SNC: tutti i soci; per SAS: soci accomandatari; per SPA e SRL: rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) e ad eventuali rappresentanti o preposti all’attività.
Nel caso di trasferimento di titolarità, sebbene attuato in forma di rilascio di nuova autorizzazione, di una attività già autorizzata alla data di entrata in vigore della Legge ed esercitata senza soluzione di continuità nei medesimi locali, si ritiene che non si debba procedere nuovamente con la verifica del distanziamento dai luoghi sensibili.
I VLT (Video Lottery Terminal) sono apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro definiti all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS.
La tabella allegata al Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 al punto 84 prevede che l’avvio di un Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica sia assoggettato al regime amministrativo dell’autorizzazione, la cui istanza di rilascio deve essere presentata al Questore, eventualmente per il tramite del SUAP territorialmente competente. Sempre a norma del medesimo punto, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200 mq, a detta istanza deve essere allegata la SCIA di prevenzione incendi, che il SUAP o la Questura provvedono ad inoltrare ai Vigili del Fuoco.
Attesa pertanto la competenza della Questura per il rilascio dell’autorizzazione all’avvio di una attività in cui sono presenti apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS, Il Ministero dell’Interno, con la Circolare prot.557PASU00388112001 del 19 marzo 2018, reca indicazioni operative riguardanti l’istruttoria delle autorizzazioni di polizia per le attività di gioco. In particolare, esprime indirizzo affinché le Questure, ai fini del rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS, oltre verificare il possesso dei requisiti soggettivi previsti per le licenze di pubblica sicurezza, chiedano ai comuni di accertare la conformità dei locali alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, igienico-sanitaria e di polizia urbana nonchè il rispetto delle distanze dai luoghi c.d. sensibili individuati dai comuni ai sensi delle rispettive discipline regionali.
I VLT possono essere installati in tutti gli ambienti in cui vengono svolte attività di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 22 gennaio 2010 tra cui sale bingo, sale giochi e sale scommesse nonché negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S
Si sottolinea, però, che l’autorizzazione all’esercizio di una attività di sala bingo, sala giochi e sala scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS non abilita automaticamente all’installazione delle VLT, per le quali occorre una ulteriore specifica licenza della Questura, sempre ex art. 88 TULPS, il cui rilascio può essere eventualmente chiesto per il tramite del SUAP territorialmente competente.
Gli AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot, sono apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro definiti all'articolo 110, comma 6, lettera “a” del TULPS.
L’installazione di tali apparecchi è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 86 del TULPS, con provvedimento espresso.
Si precisa a tal proposito che l’esercizio di una attività di sala bingo, sala giochi e sala scommesse autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS abilita, senza necessità altri titoli, all’installazione degli AWP provvisti di apposita autorizzazione alla messa in esercizio.
L’articolo 3 comma 1 lettera p) della Legge Regionale n.2 del 2 febbraio 2020 definisce luoghi sensibili “luoghi in cui è vietata l’offerta di gioco lecito a una distanza inferiore a duecentocinquanta metri:
1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia;
2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
4. i luoghi di culto.”
Quanto alla possibile caratterizzazione delle ludoteche come “luoghi sensibili”, nel caso di una attività rivolta a bambini di età inferiore a tre anni si rientra nel campo di applicazione del Regolamento n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, che disciplina nel territorio della regione Campania le strutture per la prima infanzia destinate a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi. Il Catalogo dei Servizi residenziali e semiresidenziali allegato a tale legge annovera al suo interno una struttura denominata “ludoteca per la prima infanzia” che “offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento.”
Tale tipologia di struttura, di tipo semiresidenziale, sebbene costituisca un servizio rivolto alla prima infanzia, appare non operare in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale per cui, non rientrando nel novero delle attività di cui al punto 3 dell’articolo 3 comma 1 lettera p) della Legge Regionale 2/2020, si ritiene non possa essere considerata “luogo sensibile” ai sensi della medesima Legge.
Analogamente, si ritiene che una ludoteca destinata ad un pubblico di età superiore ai 3 anni, costituendo attività a carattere prettamente ludico-ricreativo, non possa essere classificabile come “luogo sensibile”.
L’esercizio di raccolta delle scommesse, quando rappresenta attività secondaria ad altra prevalente, viene definita “corner”.
L’articolo 3 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020 definisce infatti corner “gli esercizi nei quali sono insediate attività commerciali non disciplinate dalla presente legge aventi carattere prevalente e, quale attività accessoria, la raccolta e la commercializzazione di scommesse sportive e ippiche in concessione”.
Nel caso in cui si intenda installare un punto scommesse (corner) all’interno di un’altra attività commerciale prevalente (bar, tabaccheria ecc.) è necessario inviare al Commissariato di PS competente per territorio apposita richiesta di autorizzazione alla raccolta scommesse sportive ex art. 88 TULPS.
Ovviamente, occorrerà verificare che la distanza dell’esercizio dai luoghi sensibili indicati all’art. 3 comma 1 lett. p) non sia inferiore a 250 metri.
L’articolo 13 comma 1 della Legge regionale n.2 del 2 marzo 2020 vieta la “nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.” L’elenco delle attività di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale non include sale biliardo e sale con giochi da tavolo o ping pong, per cui a dette attività non si applicano le norme sul distanziamento dai luoghi sensibili.
Quanto alla competenza in materia di controllo e di sanzioni elevabili per il mancato rispetto del limite massimo di apparecchi che possono essere installati e per le relative prescrizioni d’uso, l’articolo 24 comma 3 del Decreto Legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111 del 15 luglio 2011, prevede che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), nell'ambito delle attività amministrative delegate in materia di giochi con o senza vincita in denaro, rileva le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvede all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigila sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
Alla luce di questa disposizione, appartiene all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la competenza in materia di sanzioni sui giochi.
Resta in ogni caso la competenza del Comune sulle sanzioni accessorie conseguenti alle violazioni di cui all’articolo 110 comma 9 del TULPS. L’articolo 110 comma 10 del medesimo testo prevede infatti che “Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”.
Relativamente al contingentamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7 Tulps, sono alla data del 13/12/2022 in vigore:
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6;
- la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del 1 giugno 2021, modificata dalla Determinazione Direttoriale del 16 dicembre 2021della medesima Agenzia, per gli apparecchi da gioco ex art. 110 comma 7.
Il numero di biliardi (apparecchi di cui all’articolo 110 comma 7c-ter) del TULPS) installabili all’interno di una sala è definito all’articolo 9 della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del 1 giugno 2021 modificata dalla Determinazione Direttoriale del 16 dicembre 2021 della medesima Agenzia. I parametri numerico-quantitativi relativi agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, definiti dall’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS, sono invece stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011
