’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante rientra nell’ambito del più generico commercio su aree pubbliche.
L’articolo 52 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 definisce infatti commercio su aree pubbliche “l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.”. Il medesimo comma precisa inoltre che per somministrazione su aree pubbliche si intende “la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;”.
Ai sensi dell’articolo 60 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, l’attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione di SCIA per attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante al comune nel quale si intende avviare l’attività. Nell’istanza dovrà essere specificata la tipologia di vendita (alimentare o alimentare con somministrazione), dovrà essere dichiarato il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 71 comma 6 del D.Lgs. n.59 del 26/03/2010 e forniti i dati dell’automezzo utilizzato (marca e modello, targa e numero di telaio), allegando la relativa carta di circolazione.
Contestualmente alla SCIA dovrà inoltre essere inoltrata obbligatoriamente la Notifica ai fini della registrazione (cd. Notifica sanitaria), obbligatoria nel caso di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.
Tenuto conto che, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, la sopra descritta SCIA abilita “all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale”, nel caso si intenda svolgere l’attività in oggetto in diversi comuni, come nel caso prospettato, è preferibile presentare la SCIA al SUAP del Comune dove si prevede una maggiore presenza o, in alternativa, a quello ove ha sede legale l’attività.
In Campania la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari è disciplinata dall’articolo 94 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 . In particolare, il comma 1 di detto articolo prevede che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’interno di sagre o altre manifestazioni locali sia soggetta alla presentazione di SCIA al SUAP territorialmente competente ed il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “L’attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce.”.
Ne discende che, a valle degli adempimenti legati all’autorizzazione della sagra, il soggetto che intende attuare la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito della stessa deve presentare al SUAP del Comune territorialmente competente apposita SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, contestualmente alla Notifica ai fini della registrazione al cui interno, nel riquadro relativo alla tipologia di attività, andrà selezionata la voce “Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004”.
Nel caso in cui si utilizzi un "food truck", in aggiunta agli adempimenti previsti per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante è necessario che l'automezzo possieda le caratteristiche igienico-sanitarie che lo rendono idoneo al commercio di alimenti e sia conforme alle prescrizioni di cui al capitolo III (Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati) del Regolamento CE 852/04.
Il food truck deve inoltre essere immatricolato come “autoveicolo per uso speciale” ad “uso negozio”.
Nel caso infine si utilizzino bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale, è necessario rispettare le norme di sicurezza previste alla lettera G ed all’allegato A alla Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 12 marzo 2014
