Nel caso di una ludoteca destinata ad un pubblico di età pari o superiore ai 3 anni, in Campania non esiste una specifica disciplina regionale per tale attività, nè si rileva normativa nazionale in materia.
In assenza di siffatta normativa e di apposito regolamento comunale, per l'apertura di una ludoteca destinata a bambini di età pari o superiore ai tre anni non sono richiesti particolari requisiti oltre a quelli legati ai locali sede dell’attività, che dovranno prevedere adeguati spazi per il soggiorno e per le attività ludico-ricreative e dovranno rispettare i requisiti in materia urbanistica ed edilizia (permesso di costruire e destinazione d’uso), le norme igienico sanitarie e sulla salubrità degli ambienti e quelle relative alla sicurezza degli impianti (elettrici, idrici, riscaldamento) e delle attrezzature presenti.
Qualora però, in base alle caratteristiche di organizzazione e gestione dell’attività, si valuti che l’attività di ludoteca possieda le caratteristiche di attività di intrattenimento, occorre fare riferimento a quanto contenuto negli articoli 68 e 80 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (TULPS) .
Potrebbe inoltre essere necessaria l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi in funzione delle attività esercitate all’interno della ludoteca e delle attrazioni in essa presenti, come la licenza per attività di spettacolo viaggiante nel caso in cui siano presenti giochi tipo “playground” o gonfiabili, o di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui si somministri cibo e/o bevande.
Per quanto detto, l’apertura di una ludoteca destinata ad un pubblico di età pari o superiore ai tre anni strutturata come un semplice baby parking, con la mera custodia dei minori, non richiede alcun particolare adempimento nei confronti del SUAP Comunale. Negli altri casi, si rende necessaria la presentazione a detto ufficio di SCIA corredata dalla documentazione prevista per l’ottenimento dei titoli abilitativi relativi alle attività svolte (allestimento di gonfiabili, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli ed attività di trattenimento ecc.).
I servizi di ludoteca per la prima infanzia, spazio gioco, asilo nido ecc. sono classificati, all’interno del nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, come “Centri e strutture semiresidenziali”.
In Campania tali strutture sono normate dalla Legge Regionale n.11 del 23 ottobre 2007 e dal relativo Regolamento di attuazione n.4 del 7 aprile 2014 che disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della sopra citata legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge.
Allegato a tale regolamento, il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari individua i requisiti, sia quantitativi che qualitativi, per l’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali. All’interno del catalogo, per ogni servizio sono definite le attività svolte al suo interno, i requisiti strutturali e di ricettività, i requisiti organizzativi e funzionali e le figure professionali richieste.
Quanto alla possibilità di essere autorizzati per l’esercizio di più servizi semiresidenziali, come ad esempio ludoteca per la prima infanzia e spazio gioco per bambini, l’articolo 5 comma 3 del Regolamento di attuazione n.4 del 7 aprile 2014 prevede che “All’interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se:
a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;
b) la ricettività dell’insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;
c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all’interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell’edificio”
Per quanto detto, si ritiene che non sia possibile la coesistenza, nei medesimi locali, di differenti servizi semiresidenziali, come ad esempio una ludoteca per la prima infanzia ed uno spazio gioco per bambini. Al contempo, non si evincono motivi ostativi al rilascio, al medesimo soggetto, di autorizzazione all'esercizio di più servizi semiresidenziali, purchè tali servizi siano ubicati in locali distinti e separati, sia rispettato il limite massimo totale di ricettività previsto qualora gli stessi siano allocati nel medesimo edificio e, ovviamente, per ognuno di essi siano rispettate le prescrizioni indicate nel sopra citato Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari.
L’articolo 4 comma 1 del Regolamento della Regione Campania n.4 del 07/04/2014, di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 prevede che l’esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, all'interno delle quali sono definite le attività dedicata ai minori di età compresa tra 0 e 36 mesi (ludoteca per la prima infanzia, asilo nido, ecc.), sia “subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.
Il successivo articolo 6 comma 1 del medesimo reglamento stabilisce inoltre che "1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica."
L'istanza, pertanto, va presentata all'amministrazione competente dell'ambito territoriale di riferimento e non al SUAP.
Ad oggi non esiste una definizione univoca di “baby parking”. Solitamente, con tale termine si intendono dei centri di custodia oraria di minori che non contemplano il servizio di mensa né specifiche aree per il riposo e non prevedono una costanza giornaliera di permanenza. I baby parking offrono in pratica servizi di accoglienza giornaliera ai bambini per un tempo limitato e con frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza.
Quanto alla normativa vigente, non si rileva alcuna disciplina, nazionale o regionale per la Campania, che regolamenti in maniera specifica un baby parking. Per tale attività è necessario pertanto fare riferimento a quanto disposto per le strutture e le attività dedicate genericamente all’infanzia.
Nell’ambito della Regione Campania, il Regolamento n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 disciplina le strutture per la prima infanzia destinate a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi.
Qualora si intenda offrire un servizio a bambini ricadenti in tale fascia di età, si può prendere in considerazione la struttura denominata “spazio bambini e bambine” contenuta nell’allegato Catalogo dei Servizi residenziali e semiresidenziali (pagine da 8 a 11), le cui caratteristiche potrebbero coincidere, in gran parte, con quelle di un baby parking. I requisiti richiesti e la dotazione organica prevista per tale tipologia di attività sono elencati all’interno della relativa scheda descrittiva.
Non è presente, invece, alcuna specifica norma per le strutture destinate a minori di età pari o superiore a 3 anni.
La normativa di riferimento è costituita dal Regolamento regionale n. 4 del 07/04/2014 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 107 del 23/04/2014 (così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 21/10/2015).
La normativa di riferimento specifica i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, con la precisazione che, se il titolare dell’attività non svolge alcuna funzione nell’ambito del servizio reso, egli non è obbligato a possedere i titoli previsti per le figure professionali di cui al regolamento 4/2014
Il regolamento regionale n.4 del 07/04/2014 - così come il catalogo approvato con la tale deliberazione - prevede che i servizi residenziali e semiresidenziali (tra i quali ultimi ricade il servizio di asilo nido) siano sottoposti ad autorizzazione al funzionamento.
La ludoteca per la prima infanzia (0-3 anni) è uno dei servizi previsti dal Regolamento n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, che disciplina nel territorio della regione Campania le strutture per la prima infanzia destinate a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi.
Il Catalogo dei Servizi residenziali e semiresidenziali allegato al sopra citato regolamento prevede una struttura denominata ludoteca per la prima infanzia, destinata a bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni, per la cui realizzazione è previsto il rispetto di precisi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, nonché una dotazione organica composta da personale in possesso di specifici titoli di studio e professionali, per i cui dettagli si rimanda alla lettura della scheda relativa alla ludoteca per la prima infanzia presente alle pagine 13 e 14 del medesimo Catalogo.
Quanto agli adempimenti richiesti, l’articolo 4 comma 1 del Regolamento della Regione Campania n.4 del 07/04/2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 prevede che “L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi”.
Il successivo articolo 6 comma 1 del medesimo regolamento precisa che “1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine.”
Per quanto detto, l’esercizio dell’attività di ludoteca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento da parte dell’amministrazione competente che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c) del citato regolamento, è individuata nell’Ambito Territoriale nel quale è ubicato il servizio (solitamente coincidente con il comune capofila del distretto sanitario territorialmente competente).
L'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 prevede che "Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune."
La registrazione comporta il rilascio, da parte del Comune, di un codice di registrazione, con le modalità descritte dai successivi comma del medesimo articolo. La registrazione dell’attrazione sarà collegata al nominativo della persona che l’ha richiesta,
Il codice identificativo dell’attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull'attrazione secondo le indicazioni della Circolare n.17082/114 del 1 dicembre 2009, che fornisce inoltre chiarimenti ed indirizzi applicativi riguardanti il Decreto del 18 maggio 2007.
Una volta registrata l'attrazione ed ottenuto il relativo codice, il soggetto titolare della stessa dovrà richiederne l'inserimento all’interno della licenza di esercizio ex art. 69 TULPS in suo possesso.
Si rammenta infine che ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo le norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei oppure secondo gli standard di buona tecnica di riconosciuta validità (articolo 3 del Decreto ministeriale del 18/05/2007).
In caso di variazione della titolarità dell’attività, i comma 9 e 10 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 prevedono rispettivamente che “9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.” E che “10. Per l'utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.”.
Lo stesso Ministero dell’interno, con Circolare n.17082/114 del 1 dicembre 2009, ha inteso fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi riguardanti il Decreto del 18 maggio 2007. In particolare, con riferimento ai casi di variazione della titolarità dell’attività di cui al sopracitato articolo 4 comma 10, precisa che “Il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l’attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;” ed inoltre “il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l’attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell’attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell’articolo 4;”
Pertanto, in presenza di attrazioni già munite di codice, il soggetto che le acquisisce deve inviare, al Comune che ha effettuato la prima registrazione, richiesta di voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione, dichiarando che la stessa è passata nella sua disponibilità. Di norma, a fronte di tale richiesta, il Comune rilascia al richiedente una presa d’atto con la quale dà conto del passaggio e, inoltre, comunica al Comune di residenza del richiedente, o a quello che ha fornito a quest’ultimo la licenza di esercizio, il trasferimento della registrazione.
Successivamente, il soggetto che acquisisce in uso l’attrazione espleterà anche le procedure per l’annotazione della stessa all’interno della licenza di esercizio ex art. 69 TULPS presso il Comune che gliela ha rilasciata. Le attrazioni possono essere inserite nella licenza solo quando il Comune registrante ha completato la voltura del relativo codice.
Si evidenzia infine che ogni cambio di gestione di una attrazione deve essere annotato, da parte degli stessi gestori, nel relativo libretto di attività.
