L’attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla Legge n. 264 del 8 agosto 1991, il cui comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che “L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.” e che “Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
E' pertanto necessario presentare apposita istanza alla Provincia o Città metropolitana territorialmente competente.
Essendo inoltre tale attività sottratta all’applicazione dell’art. 115 TULPS, non è necessaria la presentazione al SUAP comunale di Comunicazione per l’esercizio dell’attività di agenzia di affari né di altra tipologia di istanza.
In Campania la normativa di riferimento per l’attività di “pensione per cani” è costituita dalla Legge Regionale n.3 dell’11 aprile 2019 ed al successivo Regolamento regionale n.1 del 2 febbraio 2021 di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.
Quanto al regime amministrativo previsto, l’articolo 17 (Allevamento degli animali d'affezione) della sopra citata Legge Regionale prevede che “1. Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l’attivazione delle strutture destinate al ricovero, all’allevamento, al commercio, alla pensione, alla toelettatura, all’addestramento degli animali d’affezione è subordinata alla presentazione di una SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente.”
I requisiti strutturali e gestionali che deve possedere una attività di pensione per cani sono ben esplicitati dai commi da 1 a 4 dell’articolo 31 del Regolamento Regionale n.1 del 2 febbraio 2021 che, tra l’altro, richiamano al rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 (lettere b), d) e), h) i)), 7, 10 e 11 e dagli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 3/2019.
Dal punto di vista degli adempimenti necessari all’avvio di una pensione per cani, alla luce di quanto disposto dall’allegato “Registrati a sede fissa” della Master List rev 11 approvata con Decreto Dirigenziale n.92 del 22/02/2023, che costituisce la classificazione regionale delle linee d’attività che possono essere svolte negli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, è necessario produrre apposita istanza (SCIA) al SUAP del Comune ove si intende avviare l’attività comprensiva della seguente documentazione:
- Scheda anagrafica contenente i dati dell’attività;
- Modello unico regionale, all'interno del quale, a pagina 3, è necessario barrare la voce "avvio delle attività /aggiunzione linee d’attività (da utilizzare esclusivamente per linee di attività per le quali è prevista la SCIA o la SCIA UNICA nella colonna della master list denominata “Procedura amministrativa”) (procedura n. 5)” e compilare la relativa sezione "5–SCIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO/AGGIUNZIONE LINEE D’ATTIVITÀ (PROCEDURA N. 5)
- Estratto della master list dove l’impresa ha indicato con una X la/e linea/e di attività prescelta/e
- Planimetria dei locali in scala 1:100 riportante:
- La destinazione funzionale dei locali
- Le dimensioni e le altezze minime, massime e medie dei locali
- Le attrezzature fisse
- Relazione tecnica igienico-sanitaria riportante:
- La descrizione di massima dei locali
- La descrizione di massima dell’attività
- La descrizione di massima delle attrezzature
- La descrizione delle modalità di illuminazione
- La descrizione delle modalità di aerazione
- La specificazione delle eventuali parti interrate
- Le modalità di approvvigionamento idrico
- Smaltimento rifiuti solidi e liquidi
- Stralcio planimetrico con l’indicazione delle aree coperte e scoperte riservate al ricovero dei cani e relativa quadratura totale espressa in mq
- Attestazione per la persona responsabile dell’attività o di un suo delegato, di qualificata formazione professionale in igiene urbana veterinaria con particolare riferimento alla gestione e mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere
- Documento di riconoscimento scannerizzato del titolare o del legale rappresentante
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL (Euro 20,00)
- Scheda supplementare n.111 per direzione sanitaria canile
Quanto infine alla destinazione d’uso del fondo, considerato che l’attività di pensione per cani, sebbene sia fiscalmente inquadrata come attività commerciale, consiste nella realtà nella custodia di animali, paragonabile a tutti gli effetti ad una attività agricola di allevamento di bovini, cavalli, suini ecc., si ritiene che, salvo espressa previsione contraria dello strumento urbanistico, vi possa essere compatibilità con suoli a destinazione agricola.
La gestione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo e delle filiali compete al titolare, in possesso di idonea abilitazione alla professione, che presta la propria opera con carattere di continuità ed esclusività. I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, che assume la funzione e la responsabilità di Direttore tecnico, dipendente dell'agenzia, che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera a favore della stessa.
Per l’individuazione del carattere di “continuità”, in mancanza di un espresso riferimento normativo a specifiche tipologie di inquadramento contrattuale, il parere espresso dall’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 850575 del 19/11/2012 chiarisce che l’orario di lavoro deve assicurare “una presenza in servizio comunque in una percentuale prossima al tempo pieno in quanto atta a coprire l'intero orario di apertura al pubblico dell'agenzia e in ogni caso il tempo necessario alla cura delle pratiche che riguardano l'utenza e che comunque richiedono il possesso di quei requisiti tecnico -professionali per la relativa gestione.” Pertanto, la presenza in servizio del direttore tecnico necessaria per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia stessa deve essere modulata, in termini di durata ed orario di lavoro, coerentemente con la necessità di assolvere a quelle attività in ragione delle quali è richiesto il possesso dei requisiti e, quindi, l’orario di lavoro del direttore tecnico (prossimo al tempo pieno) deve essere proporzionato all’orario di apertura al pubblico dell’agenzia.
L’avvio dell’attività di autorimessa, conformemente a quanto riportato all’interno della Sezione I della tabella A allegata al Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016, è soggetto alla trasmissione di SCIA per l’esercizio di attività di autorimessa al Comune territorialmente competente.
In caso di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, all’istanza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 1 agosto 2011, deve essere allegata apposita SCIA di prevenzione incendi che il SUAP provvede ad inoltrare al competente Comando territoriale dei Vigili del Fuoco.
Inoltre, i locali che ospitano l’autorimessa devono inoltre necessariamente essere compatibili dal punto di vista edilizio/urbanistico con l’attività svolta.
