Please select your question category

Risposte alle domande in tema di autorizzazioni all'apertura

Chiarimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata

FAQs - All FAQs

Per effetto dell’art.1, comma 70, lettera c, della Legge regionale 7 agosto 2014, n.16 sono state abrogate le disposizioni di cui all’art.9 della Legge regionale 24 Novembre 2001 n.17 che prevedeva il regime autorizzatorio, anche per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate in strutture ricettive extralberghiere quali quella oggettivata (comma 2 art.9 LR n. 17/2001 cit.)

In tale nuovo assetto normativo regionale e nelle more di adozione della specifica disciplina regionale sul punto, si deve, pertanto, ritenere applicabile, allo stato, la previsione di cui all’art. 64, comma 2, del D.Lgs 26 marzo 2010, n.59, beninteso limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.

Il tutto nel rispetto della clausola di cedevolezza di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.59/2010 cit.

La ludoteca per la prima infanzia è uno dei servizi disciplinati dal Regolamento Regionale n.4 del 7 aprile 2014, i cui requisiti sono definiti nel catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, adottato con DGRC n.107 del 23.04.2014. Entrambi gli atti sono pubblicati sul B.U.R.C. n.28 del 28 aprile 2014. L’esercizio dell’attività di ludoteca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento da parte dell’amministrazione competente che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c) del citato regolamento, è individuata nell’Ambito Territoriale nel quale è ubicato il servizio. Per quanto attiene ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari essi sono dettagliatamente riportati nella tabella descrittiva del servizio denominato “Ludoteca per la prima infanzia” presente nella sezione A del citato catalogo.

Sul tema si deve far riferimento al regolamento di ciascun comune che disciplina tra l’altro l’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. In linea generale si può precisare che la nazionalità del soggetto richiedente va trattata sulla base delle attuali disposizioni vigenti che regolano i diritti degli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Il trasferimento delle autorizzazioni, in linea di principio, è consentito se restano confermati i requisiti presupposti per il rilascio dell’autorizzazione anche nel cessionario. Rispetto alla permanenza dei requisiti morali in capo al titolare dell’autorizzazione si rinvia alla disciplina di cui al dlgs 59/2010 e ss.mm.ii.  rubricato “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”.