Per effetto dell’art.1, comma 70, lettera c, della Legge regionale 7 agosto 2014, n.16 sono state abrogate le disposizioni di cui all’art.9 della Legge regionale 24 Novembre 2001 n.17 che prevedeva il regime autorizzatorio, anche per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate in strutture ricettive extralberghiere quali quella oggettivata (comma 2 art.9 LR n. 17/2001 cit.)
In tale nuovo assetto normativo regionale e nelle more di adozione della specifica disciplina regionale sul punto, si deve, pertanto, ritenere applicabile, allo stato, la previsione di cui all’art. 64, comma 2, del D.Lgs 26 marzo 2010, n.59, beninteso limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati.
Il tutto nel rispetto della clausola di cedevolezza di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.59/2010 cit.