L’articolo 23 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 definisce la superficie di vendita di un esercizio commerciale come “l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e, ad eccezione di quelle presenti all'interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela.” precisando al contempo che “Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti;”.