La Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 individua agli articoli 23, 24, 32, 35 e 36, nonché agli allegati A, B, C e D, le caratteristiche tipologiche, i requisiti e il regime abilitativo previsti per gli esercizi per la vendita di merci ingombranti (EMI)

In particolare, l’articolo 24 comma 1 lett. l) di detta Legge individua gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti quelli al cui interno vengono commercializzate “merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;”.

Ciò che qualifica un esercizio commerciale come EMI è pertanto la vendita di merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la “consegna immediata”, indipendentemente dalla superficie di vendita.

Ne discende che rivendite di autoveicoli, grandi elettrodomestici, materiali per l’edilizia e, in generale, di merci per le quali è palesemente impossibile la consegna immediata al cliente, devono essere necessariamente autorizzate come EMI, anche in presenza di superfici di vendita di dimensioni nettamente inferiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato.