L’articolo 27 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 dispone che “L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.”
La tabella al punto 1.2 dell’Allegato A alla Legge Regionale prevede, per l’avvio di una media struttura di vendita, il regime amministrativo dell’autorizzazione.
Parallelamente, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’articolo 27 della medesima Legge Regionale, l’apertura di una media struttura di vendita per accorpamento o concentrazione di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio dove
- ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
- la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
- è garantita l'assunzione di nuovo personale;
- è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.
è soggetto al regime amministrativo della SCIA, anche in mancanza del SIAD.