La vigente normativa in materia di attività commerciali appare non consentire l’autonomo riutilizzo, in diverso contesto territoriale, del nulla osta regionale rilasciato ai sensi della Legge n. 426/1971.

L’articolo 28 comma 10 della legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, nel disciplinare il trasferimento di una grande struttura di vendita,  prevede infatti che “La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti. Resta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo.”

Pertanto, nel caso si desideri trasferire una GSV in un altro Comune del territorio regionale, non sarà possibile in alcun modo “riutilizzare” il nulla osta regionale rilasciato ai sensi della legge n. 426/1971 e sarà, invece, necessario presentare al SUAP del comune di ricollocazione apposita istanza di autorizzazione per trasferimento di sede comprensiva della documentazione prevista dall’allegato B alla Legge Regionale 7/2020.

Si evidenzia a tal proposito che, in ossequio alla previsione di cui alla richiamata norma, in sede di istruttoria dell’istanza presentata saranno valutati dalla Conferenza di Servizi esclusivamente gli aspetti legati all’ “impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza”, fermo restando il rispetto “delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo” e, ovviamente, delle previsioni urbanistiche e commerciali del Comune di destinazione.