Si evidenzia preliminarmente che il cibo destinato agli animali di qualsiasi tipo non rientra nella categoria degli alimenti. L’articolo 2 del Regolamento (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002, nel definire alimento “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.”, alla lettera a) esclude esplicitamente i mangimi dal novero degli alimenti.
Inoltre, la vendita di prodotti (mangimi) destinati esclusivamente all’alimentazione degli animali da compagnia non soggiace agli obblighi di registrazione/riconoscimento previsti, per gli operatori del settore dei mangimi, dal Regolamento CE n.183/2005 del 12 gennaio 2005. L’articolo 2 comma 2 lettera e) di detto Regolamento prevede infatti che “Il presente regolamento non si applica (…) e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.
Sulla base della normativa sopra richiamata, il MISE (oggi MIMIT), con la Risoluzione n. 155938 del 18 agosto 2011 ha avuto modo di affermare che “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali, purchè, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti i vincoli della legislazione sanitaria”.
Per quanto detto finora, per poter avviare la vendita di prodotti destinati alla alimentazione di animali da compagnia, che non sono quindi destinati al consumo umano, è sufficiente presentare istanza al SUAP territorialmente competente di SCIA per esercizio di vicinato per la commercializzazione di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.