Nel caso di commercio di auto usate è necessario specificare il luogo dove vengono custodite le vetture poste in vendita. Il punto 3 della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016 prevede a tal proposito che “L’indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa, poiché la sua mancanza rende impossibile eseguire i riscontri che costituiscono l’oggetto stesso dei controlli in discorso, riguardanti essenzialmente la corrispondenza tra le annotazioni su predetto registro giornale e la merce effettivamente disponibile per la vendita”.

Si ritiene inoltre che il luogo di custodia/deposito delle auto non possa essere scelto di volta in volta ma debba essere preventivamente indicato in sede di trasmissione della istanza di avvio dell’attività.