Nell’ambito di una attività di artigianato alimentare è consentita esclusivamente la vendita di propri prodotti. Qualora nei locali di esercizio si desideri commercializzare anche bevande ed altri alimenti non prodotti nel laboratorio dell’attività, è necessaria la presentazione di apposita SCIA per esercizio di vicinato ed è richiesto il possesso del requisito professionale per la vendita di alimenti ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Il requisito professionale di cui sopra è altresì previsto per la vendita di alcolici, per la quale è necessario inoltre allegare alla predetta SCIA apposita comunicazione all’Agenzia delle Dogane.