All'interno della sezione 1.11.4 della Tabella A del Decreto Legislativo 222/2016, in merito all’attività di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line, viene specificato che "quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".
Di conseguenza, fermo restando l’obbligo per l'impresa di iscrivere l'attività di commercio elettronico (codice ateco 47.91.10) al Registro delle Imprese, la “SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione, elettronico e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line” non deve essere presentata nel caso in cui il commercio online sia accessorio ad altra tipologia di vendita già avviata, segnalata o autorizzata.