L’articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 7 luglio 1997 recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.” elenca i requisiti di capacità economica professionale, capacità tecnica ed organizzativa e tecnico professionali previsti per l’esercizio delle attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
In particolare, il comma 3 di detto articolo prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, (……)
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
Con riferimento ai titoli di studio di cui alle lettere b), c) e d) del precedente elenco, la Circolare del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato n. 3428/C del 25 novembre 1997 indica come “abilitanti” i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale di chimica per le attività di pulizia e di disinfezione, nonche’ nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione.
L'articolo 10 comma 3 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.40 del 2 aprile 2007, ha inoltre eliminato il possesso del requisito professionale previsto per le attività di pulizia e disinfezione, lasciando inalterato quanto stabilito per le restanti attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.