Il testo originario dell’art. 36 della Legge Regionale del 22 Luglio 2024 n. 10 aveva previsto, al comma 1, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, avrebbe definito, con propri provvedimenti, le modalità attuative della legge, indicate alle lettere da a) a e) dello stesso articolo 36.

Tuttavia, l’art. 41 comma 1, lett. b) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 ha modificato il comma 1 del richiamato art. 36, fissando in dodici mesi il termine entro il quale definire, tra l’altro, quanto previsto alla lettera d del medesimo art. 36 (“le modalità di presentazione della SCIA come previsto dall'articolo 23, insieme alle procedure e modalità per verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti”).

Pertanto, per quanto riguarda la disciplina del noleggio di autobus con conducente, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi della legge regionale n. 10/2024, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del Reg. Europeo n. 1071/2009 e di quelli richiesti dall’art. 22 della legge regionale n. 10/2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Circolare prot. 2005.0302091 dell’8.4.2005, in forza della quale, nelle more della regolamentazione regionale di cui all’art. 4, comma 2, della legge 218/2003 (relativa alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività e alle modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada), i Comuni conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente. Tale interpretazione è altresì suffragata dalle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, della legge regionale n. 10/2024.