L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 169 del 21 maggio 2004 definisce gli integratori alimentari “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.”.
Gli integratori alimentari rientrano pertanto a pieno titolo nel novero delle merci di tipo alimentare per cui, per avviare la vendita al dettaglio di detti prodotti, oltre all’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, è necessario presentare al SUAP del Comune territorialmente competente apposita SCIA per l’esercizio di vicinato per il settore merceologico alimentare (o, qualora la superficie di vendita sia superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato, Domanda di autorizzazione per l’esercizio di Media o grande struttura di vendita), dichiarando di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’ articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo n.59 del 26/03/2010 ed allegando all’istanza la Notifica ai fini della registrazione. Quanto ai locali di esercizio, è richiesta la conformità alle norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché una destinazione d’uso compatibile con quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale.