Nell’ambito delle misure di limitazione all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA, l’articolo 13 comma 1 della Legge vieta “la nuova apertura delle attività indicate all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici.” laddove per luoghi sensibili si intendono quelli elencati all’articolo 3 comma 1 lettera p).
In merito alla modalità di calcolo della distanza dai citati “luoghi sensibili”, il medesimo comma precisa che “La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.”
La richiamata norma nulla dice in merito alla qualificazione dei percorsi che possono essere ritenuti validi ai fini della determinazione della distanza dai luoghi sensibili. In assenza di precise indicazioni, si ritiene che nel calcolo delle “distanze pedonali più brevi” debbano essere prese in considerazione tutte le strade che possono essere percorse dai pedoni con la normale deambulazione, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla presenza o meno di elementi architettonici come marciapiedi o percorsi riservati ai pedoni, e che possano essere escluse dal computo le sole strade permanentemente precluse al transito dei pedoni come, ad esempio, autostrade, raccordi autostradali e strade extraurbane a scorrimento veloce (cd. superstrade).
Tale orientamento trova riscontro in diverse pronunce della giurisprudenza. In particolare, il TAR Campania, con la recente sentenza n. 02554/2026 del 21/04/2026, nel dirimere una controversia incentrata proprio sul calcolo della distanza tra un centro di raccolta scommesse ed una chiesa, ha avuto modo di chiarire che “Per percorso pedonale deve intendersi quello ordinariamente praticabile da un pedone medio, mediante normale deambulazione e in assenza di ostacoli materiali significativi. In tale nozione non rientra necessariamente la puntuale osservanza di tutti i passaggi pedonali segnalati, salvo che l’attraversamento fuori di essi comporti rischi particolarmente elevati o veri e propri impedimenti materiali (come nel caso di autostrade o strade a veloce scorrimento).”
Dello stesso avviso è la quarta sezione del Consiglio di Stato la quale, nella sentenza N. 03333/2016, ha avuto modo di affermare che il “percorso pedonale più breve” è individuabile nel “tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme della circolazione viaria”.