La Legge Regionale 2/2020 si pone il fine di conciliare la necessità di contrastare il gioco patologico con quella di non danneggiare le imprese che, precedentemente all’entrata in vigore della stessa, nella piena legittimità, hanno investito risorse e creato posti di lavoro. La testimonianza più tangibile di questo orientamento è rappresentata dalle deroghe previste alla disciplina delle distanze di cui all’articolo 13 comma 1 per quelle attività che non si connotano come “nuove aperture”, ossia attività di gioco che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano “già legittimamente autorizzate”.