Una ulteriore deroga alla disciplina delle distanze dai luoghi cd. “sensibili” è prevista per l’installazione di apparecchi di gioco all’interno di esercizi per la vendita al dettaglio di generi di monopolio (tabacchi),
L’articolo 13 comma 3 prevede infatti che “Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.”