La Legge Regionale 2/2020 si pone il fine di conciliare la necessità di contrastare il gioco patologico con quella di non danneggiare le imprese che, precedentemente all’entrata in vigore della stessa, nella piena legittimità, hanno investito risorse e creato posti di lavoro.

Ed è in quest’ottica che vanno interpretate le disposizioni riguardanti il divieto di apertura di nuove attività di gioco a meno di duecentocinquanta metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” e, soprattutto, la deroga prevista per quelle attività che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano “già legittimamente autorizzate”. Deroga che, a fronte della lettura della precisazione contenuta nella definizione di “nuova apertura” fornita dall’articolo 3 comma 1 lettera i) della Legge per cui “Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa.,” appare riguardare essenzialmente le imprese attive senza soluzione di continuità sin dalla data di entrata in vigore della Legge ed esercitate nei medesimi locali a cui fa riferimento l’autorizzazione originaria, eventualmente volturata ad altro soggetto.

Ne discende che l’avvio di una nuova attività di gioco in locali dove in passato era esercitata la medesima attività che, al momento della presentazione della nuova istanza, risulta non più operativa, può configurarsi come nuova apertura e, pertanto, soggetta alla verifica della distanza dai cd. Luoghi sensibili prevista dall’articolo 13 comma 1 della Legge.

Tale orientamento è stato condiviso in più occasioni dal Tar Campania. Con la sentenza n. 3898 del 20/05/2025, che ad ogni buon conto si allega alla presente, il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala per giochi e scommesse a San Giuseppe Vesuviano avverso il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva negato l'autorizzazione per esercitare detta attività nei locali dove già aveva operato in precedenza un altro gestore che, nel frattempo, ha cessato l’attività. Secondo i Giudici, tale fattispecie è da trattarsi come nuova apertura in quanto “l’attività precedentemente esercitata è cessata prima che la ricorrente chiedesse la “nuova autorizzazione”, senza che, neppure in via di fatto, possa ritenersi sussistente una “continuità” nell’esercizio dell’attività; alcuna “successione” è dunque ravvisabile tra la precedente gestione e la nuova (che fa capo all’odierno ricorrente) e, in ogni caso, alcuna “continuità aziendale” che giustifichi l’insistenza dell’attività in locali posti a distanza non consentita dalla vigente normativa regionale;”

Inoltre, con la più recente sentenza n.7950 del 9/12/2025, i giudici della V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, nel dirimere una controversia relativa al corretto inquadramento normativo dell’avvio di una attività di scommesse sportive all’interno di locali dove in passato erano presenti due attività di gioco cessate da tempo, hanno avuto modo di affermare che “Accogliere la tesi per cui la mera pregressa destinazione d'uso di un locale ad attività di gioco, anche se interrotta da anni, sia sufficiente a eludere i limiti distanziometrici, creerebbe una irragionevole e ingiustificata lacuna nel sistema di tutela, consentendo di "riattivare" esercizi in luoghi non più conformi alla normativa sopravvenuta e frustrando le finalità di prevenzione della ludopatia.” aggiungendo inoltre che “La deroga prevista dalla L.R. n. 2/2020 per il <<semplice trasferimento di titolarità>> non può che riferirsi a un complesso aziendale in cui l'attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente in esercizio, in forza di validi ed efficaci titoli abilitativi. Nel caso di specie, il ricorrente non è subentrato in un'attività operativa, avendo piuttosto acquisito un'azienda la cui specifica attività di gioco era cessata da tempo. La sua istanza, volta peraltro a ottenere una licenza per un diverso concessionario (-OMISSIS- configura a tutti gli effetti una richiesta di avvio di una nuova attività in locali che solo in passato erano stati adibiti a tale uso. Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha applicato la disciplina per le "nuove aperture" e ha proceduto alla verifica del rispetto dei limiti distanziometrici”.