Ai sensi dell’articolo 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia, come quelle rilasciate per le attività di gioco ai sensi dell’articolo 86 TULPS o dell’articolo 88 TULPS, essendo legate sia al soggetto che ai locali in esse indicati, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Pertanto, si ritiene che il trasferimento di titolarità di una attività di sala giochi non possa essere formalizzato attraverso SCIA o Comunicazione, come avviene per gran parte delle attività commerciali, ricettive e produttive, ma richieda la presentazione di una istanza di “autorizzazione per subingresso nella gestione o nella proprietà”, con rilascio di un titolo ex novo per la medesima attività ma intestata al soggetto subentrante previa verifica dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS e dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 (antimafia) in capo al legale rappresentante della società, ai componenti della stessa (in base al tipo di società: per SNC: tutti i soci; per SAS: soci accomandatari; per SPA e SRL: rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) e ad eventuali rappresentanti o preposti all’attività.

Nel caso di trasferimento di titolarità, sebbene attuato in forma di rilascio di nuova autorizzazione, di una attività già autorizzata alla data di entrata in vigore della Legge ed esercitata senza soluzione di continuità nei medesimi locali, si ritiene che non si debba procedere nuovamente con la verifica del distanziamento dai luoghi sensibili.