I VLT (Video Lottery Terminal) sono apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro definiti all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS.

La tabella allegata al Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 al punto 84 prevede che l’avvio di un Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica sia assoggettato al regime amministrativo dell’autorizzazione, la cui istanza di rilascio deve essere presentata al Questore, eventualmente per il tramite del SUAP territorialmente competente. Sempre a norma del medesimo punto, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200 mq, a detta istanza deve essere allegata la SCIA di prevenzione incendi, che il SUAP o la Questura provvedono ad inoltrare ai Vigili del Fuoco.

Attesa pertanto la competenza della Questura per il rilascio dell’autorizzazione all’avvio di una attività in cui sono presenti apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS,  Il Ministero dell’Interno, con la Circolare prot.557PASU00388112001 del 19 marzo 2018, reca indicazioni operative riguardanti l’istruttoria delle autorizzazioni di polizia per le attività di gioco. In particolare, esprime indirizzo affinché le Questure, ai fini del rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS, oltre verificare il possesso dei requisiti soggettivi previsti per le licenze di pubblica sicurezza, chiedano ai comuni di accertare la conformità dei locali alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, igienico-sanitaria e di polizia urbana nonché il rispetto delle distanze dai luoghi c.d. sensibili individuati dai comuni ai sensi delle rispettive discipline regionali.

I VLT possono essere installati in tutti gli ambienti in cui vengono svolte attività di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 22 gennaio 2010 tra cui sale bingo, sale giochi e sale scommesse nonché negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Si sottolinea, però, che l’autorizzazione all’esercizio di una attività di sala bingo, sala giochi e sala scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS non abilita automaticamente all’installazione delle VLT, per le quali occorre una ulteriore specifica licenza della Questura, sempre ex art. 88 TULPS, il cui rilascio può essere eventualmente chiesto per il tramite del SUAP territorialmente competente.