L’articolo 3 comma 1 lettera p) della Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2020 include tra i cd. "luoghi sensibili", ossia i luoghi dai quali è vietata la nuova apertura di attività di gioco lecito a una distanza inferiore a duecentocinquanta metri:

  1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia;
  2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
  3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
  4. i luoghi di culto.