Con nota prot. 80754 del 17/12/2020 l’Ufficio Monopoli di Napoli , chiarendo che la normativa di riferimento per l’affidamento in concessione del gioco del lotto è rappresentata dalla Legge n.528 del 02/08/1982 e successive modifiche introdotte con legge n. 85 del 19/04/1990, precisa che “fermo restando che l’art. 6 della legge n. 85/1990 estende le normative afferenti le rivendite tabacchi alle ricevitorie lotto, si rappresenta che l’assetto normativo e regolamentare relativo all’affidamento in concessione delle ricevitorie del gioco del lotto si configura come parallelo ed autonomo corpus normativo rispetto a quello costituito dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 14 ottobre 1958, n. 1074 concernenti le rivendite dei generi di monopolio”.
In virtù di tale chiarimento, ed alla luce del fatto che l’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 2 del 2 marzo 2020 esclude dall’obbligo di rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili esclusivamente “gli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”, si ritiene che l’attività di “Ricevitoria lotto”, autorizzata ai sensi di differente normativa, non rientri tra quelle per le quali non si applicano le deroghe al distanziamento dai luoghi sensibili.