Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020, il commercio su aree pubbliche è esercitabile:
- sui posteggi dati in concessione (ex Tipo A);
- in forma itinerante: su qualsiasi area purchè non è espressamente preclusa dal comune (ex Tipo B).