I “posteggi isolati o fuori mercato”, ossia i posteggi non compresi nelle aree mercatali, vengono assegnati dai Comuni attraverso specifico bando con le stesse modalità previste per i posteggi all’interno dei mercati.

L’articolo 63 comma 6 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prescrive infatti che “La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. ”

Pertanto, l’istituzione di tali posteggi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è disposta “con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.”. La deliberazione, come stabilito dal successivo comma 5, è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.