La vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, costituita dalla Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 (articoli 53,60,61,62), prevede la possibilità di utilizzo di mezzi mobili per l’esercizio dell’attività ma nulla dice in merito al titolo di disponibilità degli stessi.

Tuttavia, trattandosi di beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, si ritiene che il soggetto esercente l’attività di commercio su aree pubbliche debba essere il proprietario dei mezzi eventualmente utilizzati o, in alternativa, ne abbia la disponibilità in virtù di contratto di noleggio, leasing, comodato ecc. dal quale si evinca anche l’utilizzo degli stessi nell’ambito dell’attività esercitata.