Ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività. Tale SCIA, in ossequio a quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo, abilita l’operatore “anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale”.
Attesa quindi la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e, quindi, regionale, non si rinviene nella vigente normativa alcun obbligo di comunicazione o autorizzazione preventiva nei confronti dei comuni diversi da quello al quale è stata presentata la SCIA.
Tuttavia, in virtù delle eventuali limitazioni all’attività di commercio su aree pubbliche che possono essere disposte in applicazione dell’articolo 61 comma 2 della Legge Regionale 7/2020, si suggerisce comunque di contattare preventivamente i SUAP dei Comuni ove si intende svolgere l’attività per verificare eventuali restrizioni al commercio ed alla somministrazione in forma itinerante oltre a quelle previste dalla Legge Regionale 7/2020.