L’articolo 60 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.”.

Ogni comune può definire, all’interno del proprio Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, la durata massima della sosta per le attività itineranti. La permanenza oltre tale tempo configura esercizio di attività di commercio pubblico su posteggi (ex tipo A) su area non autorizzata, sanzionabile ai sensi dell’articolo 147 comma 2 della Legge Regionale 7/2020.

Per quanto detto, si suggerisce di verificare preventivamente presso i Comuni ove si intende svolgere l’attività la caratterizzazione della durata massima di permanenza in un luogo.