L’articolo 53 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020, come recentemente modificato dalla Legge Regionale n.20 del 16 ottobre 2025, prevede che il commercio su aree pubbliche possa essere esercitato anche “su aree soggette a pubblico passaggio e su aree private ad uso pubblico”. Occorre però evidenziare che in dette aree valgono le medesime disposizioni previste per le aree pubbliche, inclusa la durata massima della sosta.

La permanenza in aree private aperte al pubblico in maniera stanziale o comunque oltre i limiti di durata stabiliti dalla Legge Regionale e dai regolamenti comunali in materia, ancorchè effettuata con mezzi mobili, travalica i canoni del commercio itinerante connotandosi, piuttosto, come attività di commercio in sede fissa, soggetta a differente autorizzazione amministrativa.

Non è invece possibile svolgere attività di commercio su aree pubbliche all’interno di aree private non a uso pubblico.