L’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 dispone che “L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.”.
Dal canto suo, l’articolo 71 comma 6-bis del Decreto Legislativo n.59 del 26 marzo 2010 prevede che “Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all’attività commerciale”.
Pertanto, nel caso in cui il titolare dell’attività di commercio o somministrazione su aree pubbliche non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio della stessa, può ricorrere alla nomina di un “preposto”, ossia un soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti per l’esercizio di una attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande che deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
In tal caso, in sede di presentazione della SCIA per attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovrà dichiarare, all’interno della sezione “Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali”, che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono posseduti da un preposto, indicandone il nominativo e compilando l’allegato B al modello.