L’articolo 54 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 dispone che “Per garantire la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, ed evitare la formazione di posizioni di tendenziale oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di:
- a) più di due concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi pari o inferiore a cento.
- b) più di tre concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi superiore a cento.
In merito alla possibilità che una impresa titolare di concessioni di posteggio in soprannumero possa cederla o, invece, sia soggetta alla revoca d’ufficio da parte del Comune, si ritiene che le due ipotesi siano entrambe valide e non escludentisi: fintanto che il Comune non esercita il potere di revoca, l’impresa può trasferire la sua concessione nei limiti in cui ciò è consentito dall’articolo 62 della medesima legge regionale.