Circolare della Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive sulla competenza sanzionatoria


Con la circolare prot n. 0576047/2025, la Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Campania ha fornito importanti chiarimenti in merito alla competenza sanzionatoria per i casi di esercizio di attività artigiana in assenza di titoli abilitativi, in particolare della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La circolare, indirizzata alle Autorità competenti in materia di vigilanza sulle imprese artigiane, chiarisce che:

  • La Regione Campania ha competenza sanzionatoria solo per le violazioni relative all’annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nel Registro delle imprese, come previsto dall’art. 16 della L.R. 11/2015.
  • La mancata presentazione della SCIA rientra invece nella disciplina generale dell’avvio delle attività economiche, ed è di competenza del Comune presso cui la SCIA avrebbe dovuto essere presentata.
  • Con il D.L. 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, è stato introdotto l’art. 4-bis nel D.Lgs. 222/2016, che semplifica i regimi amministrativi per alcune attività artigiane, escludendo l’obbligo di SCIA per quelle elencate negli allegati B.I e B.II.
  • Le autorità sono invitate a trasmettere alla Regione solo i verbali di competenza, specificando la mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese come fattispecie sanzionabile.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'attenta lettura del documento.

 

Per approfondire

Circolare prot n. 0576047/2025 Esercizio di attività artigiana in assenza di titoli abilitativi. Competenza all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.