Commercio all'ingrosso

Si, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso è consentita anche senza deposito.

In assenza di deposito, la sede amministrativa/legale di una attività di commercio all’ingrosso senza deposito non deve essere necessariamente stabilita in locali aventi destinazione d’uso direzionale o commerciale.

Per quanto riguarda i locali atti ad ospitare la sede operativa, se l’attività di commercio all’ingrosso senza deposito si svolge in ambienti non aperti al pubblico in virtù del fatto che gli ordinativi vengono ricevuti esclusivamente via e-mail e/o telefono e processati attraverso l’uso di un PC, si ritiene ammissibile anche l’esercizio in locali non aventi destinazione d’uso direzionale o commerciale.

 Al contrario, se la sede operativa dell’attività, ancorché senza deposito, è aperta al pubblico, si ritiene opportuna la disponibilità di locali aventi destinazione d’uso commerciale o produttivo-direzionale.

 In ogni caso, è necessario fare riferimento anche a quanto eventualmente disposto all’interno del vigente strumento urbanistico comunale in merito ai locali di esercizio delle attività commerciali.

Se il deposito/magazzino, oltre allo stoccaggio delle merci, è aperto alla clientela (ad es. nel caso di attività di “cash and carry”) e/o vede la presenza continuativa del personale impiegato nell’attività, si ritiene necessario l’utilizzo di locali aventi categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e, in ogni caso, destinazione d’uso commerciale. Diversamente, se il magazzino è un semplice deposito merci e non è frequentato dai clienti nè dal personale dell'attività in maniera continuativa, si ritiene sufficiente la categoria catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito).

Nel caso di commercio di auto usate è necessario specificare il luogo dove vengono custodite le vetture poste in vendita. Il punto 3 della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016 prevede a tal proposito che “L’indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa, poiché la sua mancanza rende impossibile eseguire i riscontri che costituiscono l’oggetto stesso dei controlli in discorso, riguardanti essenzialmente la corrispondenza tra le annotazioni su predetto registro giornale e la merce effettivamente disponibile per la vendita”.

Si ritiene inoltre che il luogo di custodia/deposito delle auto non possa essere scelto di volta in volta ma debba essere preventivamente indicato in sede di trasmissione della istanza di avvio dell’attività.

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