La normativa di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti per il territorio della Regione Campania è costituita dalla Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7: "Testo Unico sul commercio”, Titolo 2 Capo IX (articoli 114 – 143).
Per i serbatoi (contenitori-distributori mobili) che riforniscono mezzi targati che circolano su pubblica via, come nel caso ad esempio di aziende di trasporto o consorzi di aziende di trasporto, è necessario richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione comunale competente per territorio la quale, su richiesta della azienda proprietaria del serbatoio, rilascia l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio del serbatoio e nomina la commissione che si occuperà del collaudo con le modalità previste dall’articolo 140 della Legge Regionale 7/2020.
Per i serbatoi fuori terra (contenitori-distributori mobili) che riforniscono mezzi non targati e non circolanti su strada, come nel caso di cave e aziende agricole, è necessaria la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, nonché l’inoltro di apposita istanza di comunicazione di installazione al Comune dove è situato l’impianto. Per tale tipologia di impianti, inoltre, non è necessaria la visita da parte della Commissione regionale di collaudo, fermo restando i controlli di competenza da parte delle altre Amministrazioni interessate.
No. L’attività di commercio all’ingrosso all’ingrosso di olii minerali (carburanti) non rientra tra quelle soggette ad autorizzazione da parte dell’amministrazione regionale.
L’allegato 4 punto 8 lettera g al D.Lgs 152/2006 include, tra i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, gli impianti di "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3".
Tale capacità fa riferimento al volume dell’impianto. Pertanto, per stabilire se un impianto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA si considera il volume del silos e non quello del gas in esso contenuto.
Ad esempio, nel caso di un silos di volume pari a 100 mc, al suo interno i gas liquefatti a -161°C corrispondono, a temperatura ambiente, a circa 60.000 mc, si considera il volume del silos, che è pari a 100 mc, e non quello del gas in esso contenuto.
