La rettifica motori effettuata su uno specifico veicolo rientra nell’attività di autopariparazione, intesa quale manutenzione e riparazione dei veicoli a motore (ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli), adibiti a trasporto su strada di persone e cose. In questa attività rientrano quindi tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di motore, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.
Si ritiene che non rientri nell’attività di autoriparazione la rettifica motore realizzata in un vero e proprio ciclo produttivo industriale o artigianale, in cui una certa quantità di componenti (motori, marmitte, pneumatici, etc..) vengono rigenerati o rettificati per poi successivamente essere venduti o commercializzati alle imprese di autoriparazione. In questo caso, non vi sarebbe alcun intervento di autoriparazione riguardante il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo. Tale attività, dunque, non è sottoposta ai requisiti della Legge 122/1992, ma sarebbe soggetta a propri e stringenti controlli amministrativi.
La normativa di riferimento è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n.122 - “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e ss mm ii, nella legge 11 dicembre 2012, n.224 “Modifica dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, concernente l’attività di autoriparazione”.
Le imprese che intendono svolgere le attività di meccatronica previste dalla Legge 122/92 e dalla Legge 224/2012 devono presentare una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente.
Si indicano di seguito gli uffici che il SUAP, oltre all’ASL, deve coinvolgere nel procedimento:
- strutture comunali competenti in materia di impatto acustico;
- vigili del fuoco per la prevenzione incendi, come previsto alla voce 9.89 della sezione I della tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222;
- la provincia di riferimento nel caso vi sia necessità dell’AUA;
- Il registro imprese – CCIAA – perché effettui i controlli di competenza.
