Ad oggi non esiste una disciplina, né nazionale né regionale, che regolamenti in maniera specifica l’avvio e l’esercizio di dette attività. In assenza di tale normativa, la disciplina degli Home Restaurant in Italia appare delineata da note e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le cui conclusioni sembrano recepite dalla “Disciplina dell’Attività di home restaurant” approvata in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e specificate dal Parere del Ministero dell’Interno al quesito posto dalla Questura di Reggio Calabria prot. n. 22/2019 del 1° febbraio 2019.
In particolare, la Risoluzione del MISE n. 50481 del 10 aprile 2015 - Attività di cuoco a domicilio– Home Restaurant: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032700-risoluzione-n-50481- del-10-aprile-2015-attivita-di-cuoco-a-domicilio-home-restaurant-richiesta-parere del-10-aprile-2015-attivita-di-cuoco-a-domicilio-home-restaurant-richiesta-parere stabilisce che l’attività di home restaurant, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. (https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-attiamministrativi/ 2032700-risoluzione-n-50481-)
Con la medesima risoluzione si stabilisce inoltre che, poiché a fronte di dette prestazioni è richiesto il pagamento di un compenso, l’attività di ristorazione, ancorché esercitata con le predette modalità innovative, è da considerarsi un’attività economica in senso proprio e non può essere valutata quale attività libera ma deve essere assoggettabile alle stesse disposizioni applicabili a coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Per cui, per l'avvio di tale attività è necessario presentare la scia per la somministrazione di alimenti e bevande e dichiarare di essere in possesso dei relativi requisiti professionali e morali, sanciti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010.
La risoluzione MISE n.493338 del 6 novembre 2017 (Quesito in merito all’attività di home restaurant) https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037786-risoluzione-n493338-del-6-novembre-2017-quesito-in-merito-all-attivita-di-home-restaurant conferma l'orientamento per il quale l'home restaurant si configura a tutti gli effetti come attività di somministrazione di alimenti e bevande (https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-attiamministrativi/ 2037786-risoluzione-n493338-del-6-novembre-2017-quesito-in-merito-allattivitadi-home-restaurant)
Con Risoluzione n. 332573 del 21 ottobre 2016 - Attività di home restaurant, https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2036178-risoluzione-n332573-del-21-ottobre-2016-attivita-di-home-restaurant il MISE ha infine chiarito alcuni aspetti relativi ai criteri di sorvegliabilità, stabilendo che l’attività di home restaurant è soggetta ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell’Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici. (https://www.mise.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2036178- risoluzione-n332573-del-21-ottobre-2016-attivita-di-home-restaurant).
Sul punto, il Parere del Ministero dell’Interno al quesito posto dalla Questura di Reggio Calabria prot. n. 22/2019 del 1° febbraio 2019 , premettendo, per l’attività in oggetto, “l’assoggettamento ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell’autorità di p.s.” prevede la possibilità accorgimenti, atti a “contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l’ordinamento appresta per le private dimore”: “ad esempio si richiede che l’interessato abbia rilasciato una dichiarazione di disponibilità a consentire l’accesso agli ufficiali e agli agenti di p.s. ai sensi dell’art 16 del TULPS e che la presenza dell’esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull’ingresso dalla
strada, al quale, risponda di regola l’interessato o un suo incaricato, specie nei classici orari di apertura degli esercizi di somministrazione (per l’esecuzione dei controlli possono ipotizzarsi anche intese con le locali Autorità di polizia)”.
Relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, invece, il Ministero dell’Interno ritiene che le differenze tra l’attività di home restaurant e i classici esercizi aperti su pubblica via (caratterizzati “dall’essere luoghi di ritrovo di un numero indeterminato e potenzialmente considerevole di persone ai quali l’esercente non può vietare l’accesso senza un legittimo motivo ex art. 187 Reg. TULPS”) siano tali da non consentire gli “adattamenti” appena menzionati. “Per tale ragione, sotto il rigoroso profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, e quindi escludendo ogni considerazione in tema di tutela della salute, dell’igiene dell’incompatibilità pubblica” il Ministero dell’Interno ritiene che “l’attività in questione non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ed inviti presso abitazioni provate, fermo restando il potere di accesso degli operatori della p.s. cui si è fatto cenno”.
L’applicabilità della disciplina contenuta delle note e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico è avvalorata dall’indirizzo espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che nella seduta del 26 luglio 2023 ha approvato la “Disciplina dell’attività di home restaurant” (https://www.regione.umbria.it/ambiente?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=25680387&_101_type=document&inheritRedirect=false), che muove nella stessa direzione delle prime disponendo:
- all’art. 3 che “L’avvio e il trasferimento dell’attività di home restaurant sono soggetti a SCIA ai sensi del comma 1 dell’art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i., nonché alla contestuale presentazione della notifica ai fini della registrazione a norma dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, da trasmettere all’ufficio SUAP del Comune nel cui territorio viene esercitata l’attività”;
- all’art. 5 prevede “L’esercizio dell’attività di home restaurant è subordinato all’osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, di sicurezza alimentare nonché di ogni altra disposizione e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa relative a settori per i quali assume rilevanza l’utilizzo di locali di civile abitazione per l’attività ivi esercitata”.