Le prescrizioni della Legge Regionale 7/2020 si applicano esclusivamente alle colonnine di ricarica elettrica previste all’interno degli impianti di distribuzione di carburante.

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici situate al di fuori di tali impianti, in assenza di altra specifica normativa regionale, è necessario fare riferimento alle norme nazionali: in primo luogo, la Legge n.120 del 11 settembre 2020, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, e che contiene importanti prescrizioni anche per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Capo III (Green Economy) del Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) di tale decreto ricomprende l’articolo 57, rubricato “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”, all’interno del quale viene definita e disciplinata la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico che private, prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione.

In dettaglio, il comma 1 di tale articolo definisce infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici “l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.”, ed il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.”.

I commi da 3 a 5 forniscono ulteriori prescrizioni riguardanti l’installazione di impianti per ricarica veicoli su suolo pubblico e privato, mentre i successivi commi da 6 a 10 conferiscono ai comuni alcune competenze in materia di regolamentazione delle installazioni degli impianti ad accesso pubblico. In particolare, il comma 6 prevede che “Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada di cui al decreto  legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la  realizzazione e la  gestione delle infrastrutture di  ricarica a  pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli  obiettivi di progressivo  rinnovo  del  parco  dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione  di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.” ed il comma 8 stablisce inoltre che “Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse”.