L’articolo 57 comma 14 del Decreto Legge n.76/2020 ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 23 del Decreto Legge n.5 del 9  febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012, che assoggettavano la realizzazione degli impianti per la ricarica di veicoli elettrici alla presentazione di SCIA e rimandavano ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione della documentazione da includere nell’istanza.

Di conseguenza, attraverso il successivo comma 15 è stata disposta la cessazione dell’efficacia del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, che individuava “le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici  da  presentare  a  corredo della  segnalazione  certificata   di   inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi  2-bis  e  2-ter,  del  decreto-legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”.

Infine, l’articolo 32-ter della recente Legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (cd. Decreto semplificazioni bis), aggiornando il contenuto dell’articolo 57 del Decreto legge 76/2020, prevede che “l'installazione delle  infrastrutture  di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed  è  considerata  attività  di “edilizia libera” e prescrive inoltre che, nel caso di installazioni su suolo pubblico, “Ai  fini  della  semplificazione  dei  procedimenti,  il soggetto che effettua l'installazione  delle  infrastrutture  per  il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza  per  l'occupazione  del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di  ricarica  e per le relative opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione concordate  con  il  concessionario  del  servizio  di  distribuzione dell'energia  elettrica  competente.  Le procedure sono soggette all'obbligo di  richiesta  semplificata  e  l'ente  che  effettua  la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7  agosto 1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un  provvedimento  di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo  pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di  dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato  al  gestore della rete, per le relative opere di connessione.”