L’articolo 57 comma 14 del Decreto Legge n.76/2020 ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 23 del Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012, che assoggettavano la realizzazione degli impianti per la ricarica di veicoli elettrici alla presentazione di SCIA e rimandavano ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione della documentazione da includere nell’istanza.
Di conseguenza, attraverso il successivo comma 15 è stata disposta la cessazione dell’efficacia del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, che individuava “le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”.
Infine, l’articolo 32-ter della recente Legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (cd. Decreto semplificazioni bis), aggiornando il contenuto dell’articolo 57 del Decreto legge 76/2020, prevede che “l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di “edilizia libera” e prescrive inoltre che, nel caso di installazioni su suolo pubblico, “Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.”